N. L 372 / 20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ACCORDO
in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria , a decorrere dal 27 giugno 1986 ,
dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della
Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale ,
firmato a Malabo il 15 giugno 1984
A. Lettera del governo della Guinea equatoriale
Signor Presidente ,
In riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della
Guinea equatoriale , siglato il 25 giugno 1986 , che modifica l'accordo sulla pesca al largo della
costa della Guinea equatoriale , firmato a Malabo il "15 giugno 1984 , mi pregio informarLa che il
governo della Guinea equatoriale è disposto ad applicare tale accordo , a titolo provvisorio , a
decorrere dal 27 giugno 1986 , in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 2
dello stesso accordo , a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare
altrettanto .
Resta inteso che , in questo caso , deve essere versata anteriormente al 31 dicembre 1986 una prima
rata pari al 40 % della compensazione finanziaria fissata nell'accordo .
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su questa
applicazione provvisoria .
Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia più alta considerazione .
Per il
governo della Repubblica della Guinea equatoriale
B. Lettera della Comunità economica europea
Signor Presidente ,
Ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :
« In riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica
della Guinea equatoriale , siglato il 25 giugno 1986 , che modifica l'accordo sulla pesca al largo
della costa della Guinea equatoriale , firmato a Malabo il 15 giugno 1984 , mi pregio
informarLa che il governo della Guinea equatoriale è disposto ad applicare tale accordo , a
titolo provvisorio , a decorrere dal 27 giugno 1986 , in attesa della sua entrata in vigore
conformemente all'articolo 2 dello stesso accordo , a condizioni che la Comunità economica
europea sia disposta a fare altrettanto .
Resta inteso che , in questo caso , deve essere versata anteriormente al 31 dicembre 1986 una
prima rata pari al 40 % della compensazione finanziaria fissata nell'accordo .
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su questa
applicazione provvisoria . ».
Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvi
soria .
Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia più alta considerazione .
A nome
del Consiglio delle Comunità europee
N. L 372 / 21
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ACCORDO
che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della
Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale , firmato a Malabo il
15 giugno 1984
Articolo 1
Il testo dell'allegato di cui all'articolo 4 e del protocollo di cui all'articolo 6 dell'accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al
largo della costa della Guinea equatoriale , firmato il 15 giugno 1984 , è sostituito dal testo che
figura in allegato del presente accordo .
Articolo 2
Il presente accordo , redatto in duplice esemplare in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana ,
olandese , portoghese , spagnola e tedesca , ciascun testo facente ugualmente fede , entra in vigore
alla data della sua firma .
Esso è applicabile dal 27 giugno 1986 al 26 giugno 1989 .
N. L 372 / 22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA EQUATO
RIALE APPLICABILI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze
Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno Stato
membro della Comunità di pescare nella zona di pesca della Guinea equatoriale sono le seguenti :
Le competenti autorità della Comunità presentano , per il tramite delle autorità della Commissione delle
Comunità europee in Guinea equatoriale , al Ministero per le acque , le foreste e il rimboschimento della
Repubblica della Guinea equatoriale una domanda per ciascuna nave che intenda pescare a norma
dell'accordo , almeno 30 giorni prima della data di inizio nel periodo di validità richiesto .
Le domande sono presentate conformemente ai formulari appositi che sono forniti dalle autorità competenti
della Repubblica della Guinea equatoriale ed il cui modello figura in allegato .
Ogni domanda di licenza deve essere corredata dalla prova di pagamento per il periodo della sua validità sul
conto indicato nell'articolo 3 del protocollo . Le autorià della Guinea equatoriale rilasciano le licenze firmate
agli armatori o ai loro rappresentanti . La licenza deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi
momento .
1 . Disposizioni applicabili alle navi con reti da traino
a ) Le licenze per le navi con reti da traino sono rilasciate per periodi annuali , semestrali o trimestrali .
Esse possono esser rinnovate .
b ) I canoni per le licenze annuali sono fissati com segue :
— 55 ECU / tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di pesci ,
— 75 ECU / tsl all'anno le navi adibite alla pesca di gamberetti .
Le licenze per periodi inferiori ad un anno sono pagate prò rata temporis .
2 . Disposizioni applicabili alle tonniere
a ) I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea
equatoriale .
b ) Le licenze per le tonniere sono rilasciate previo versamento presso il Ministero per le acque , le
foreste e il rimboschimento di una somma forfettaria di 1 000 ECU all'anno per tonniera con
sciabica e di 200 ECU all'anno per tonniera con lenze a canna , equivalente ai canoni dovuti per :
— 50 tonnellate di tonno pescate all'anno da una tonniera con sciabica ,
— 10 tonnellate di tonno pescate all'anno da una tonniera con lenze a canna .
Alla fine di ogni anno civile la Commissione delle Comunità europee effettua un computo provvisorio dei
canoni dovuti per la campagna , sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate da ciascun armatore e
comunicate simultaneamente alle autorità della Guinea equatoriale e ai servizi competenti della Commis
sione . L'importo corrispondente è versato da ciascun armatore al Ministero per le acque , le foreste il
rimboschimento entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo la procedura di pagamento prevista
all'articolo 3 del protocollo .
Il computo definitivo dei canoni dovuti viene stabilito dalla Commissione , tenendo conto della verifica del
volume delle catture effettuata da un organismo scientifico specializzato nella regione . Il computo suddetto
viene comunicato alle autorità della Guinea equatoriale e notificato agli armatori che dispongono di un
termine di 30 giorni per assolvere i propri obblighi finanziari .
Tuttavia , se il computò è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra , la somma residua corrispondente
non è rimborsabile .
B. Dichiarazione delle catture
1 . Le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea equatoriale nell'ambito dell'accordo sono tenute a
comunicare le catture effettuate al Ministero per le acque , le foreste e il rimboschimento , trasmettendone
copia alle autorità della Commissione nella Guinea equatoriale , secondo le seguenti modalità :
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31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
le navi con reti da traino e le tonniere con lenze a canna dichiarano le catture conformemente al modello
accluso . Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse una volta ogni
trimestre ;
le tonniere con sciabica comunicano alla stazione radio di Annobon ( indicativo 3 CA-24 ) il risultato di
ogni retata .
2 . Tutte le navi della Comunità che pescano nella zona di pesca della Guinea equatoriale consentono ed
agevolano la salita a bordo e l'espletamento delle sue funzioni a qualsiasi funzionario della Guinea
equatoriale incaricato delle operazioni d'ispezione e di controllo . La presenza a bordo di detto funzionario
non deve protrarsi oltre il tempo necessario per effettuare verifiche per sondaggio delle catture nonché
qualsiasi altra ispezione concernente le attività di pesca .
3 . In caso di mancata osservanza di tale disposizione , il governo della Guinea equatoriale si riserva il
diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ali espletamento della formalità .
C. Sbarco delle catture
Le navi con reti da traino autorizzate a pescare nella zona della Guinea equatoriale contribuiscono
all'approvvigionamento ittico della popolazione locale , sbarcando rispettivamente :
— le navi adibite alla pesca di pesci : 6 000 kg di pesce all'anno per nave ,
— le navi adibite alla pesca di gamberetti : 4 000 kg di pesce ali anno per nave ,
al prezzo fissato dal Ministero per le acque , le foreste e il rimboschimento , di comune accordo con
l'armatore , sulla base dei prezzi del mercato locale , in collaborazione con le autorità della Commissione
nella Guinea equatoriale .
In caso di rinnovo della licenza , il canone può essere ridotto in conformità a concorrenza del valore del
pesce sbarcato .
Gli sbarchi possono essere effettuati in forma individuale o collettiva nel porto più agevole della Guinea
equatoriale .
Chiunque non rispetti l'obbligo di sbarco si espone alle seguenti sanzioni da parte delle autorità della
Guinea equatoriale :
— penale di 1 000 ECU per tonnellata non sbarcata e
ritiro e rifiuto di rinnovo della licenza per la nave in causa o per un'altra nave armata dallo stesso
armatore .
D. Imbarco di marinai
1 . Gli armatori delle navi con reti da traino che hanno ottenuto le licenze di pesca previste nell'accordo
contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea equatoriale alle condizioni e
nei limiti seguenti :
— un pescatore per le navi fino a 300 tsl ,
— due pescatori per le navi superiori a 300 tsl .
2 . Il salario di questi marinai , fissato di comune accordo tra gli armatori e le autorità della Guinea
equatoriale , è a carico degli armatori , Qualora la parte guineana non fosse in grado di proporre candidati ,
tali impegni devono essere sostituiti da una somma forfettaria equivalente al 30 /o dei salari dei marinai
suddetti .
Questa somma servirà per la formazione dei marinai guineani e sara versata sul conto indicato dalle autorità
della Guinea equatoriale .
E. Zone di pesca
Le navi congelatrici con reti da traino di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate ad esercitare le
proprie attività di pesca nelle acque situate oltre la fascia di sei miglia .
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Allegato I della Legge sulla pesca
COMUNICAZIONE DELLE CATTURE REALIZZATE CON LA PESCA INDUSTRIALE
(Legge sulla pesca , articolo 42 )
1 . Nome e numero d'immatricolazione del peschereccio :
2 . Nazionalità : ..
3 . Tipo di peschereccio : —
( adibito alla pesca di pesce fresco , di tonno , ecc .)
4 . Nome del capitano o del proprietario : .
5 . Licenza di pesca rilasciata da : .
Periodo di validità :
6 . Tipi di pesca praticati :
7 . Data di uscita dal porto :
Data di entrata :
8 . Retate :
Data Zona di pesca Specie catturate Tonnellate Porto di sbarco
Il sottoscitto . capitano o proprietario del peschereccio suindicato , o rappresentante del
medesimo , dichiara che la presente comunicazione è conforme alla verità , come certifica l'osservazione del
governo .
Di cui fede
Osservatore del governo
Il capitano
o proprietario
N. L 372 / 25
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE
FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
1 . Durata della validità : dal al *
2 . Nome della nave :
3 . Nome dell'armatore :
4 . Porto e numero d'immatricolazione :
5 . Tipo di pesca :
6 . Maglie autorizzate :
7 . Lunghezza della nave :
8 . Larghezza :
9 . Stazza lorda :
10 . Capacità delle stive :
1 1 . Potenza del motore :
12 . Tipo di costruzione :
13 . Effettivo normale dell'equipaggio della nave :
14 . Attrezzature radioelettriche :
15 . Nome del capitano :
Le suddette informazioni sono fornite sotto l'intera responsabilità dell'armatore o del suo rappresentante .
Data della domanda :
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PROTOCOLLO
che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 27 giugno
1986 e il 26 giugno 1989
Articolo 5
Durante il periodo di validità dell'accordo , la Comunità
partecipa inoltre , con un importo di 200 000 ECU , al
finanziamento di un programma scientifico o tecnico della
Guinea equatoriale destinato a migliorare le conoscenze
alieutiche sulla zona economica esclusiva della Guinea
equatoriale . Questo programma serve soprattutto alla rea
lizzazione di uno studio inteso a migliorare la conoscenza
delle risorse di gamberetti .
La somma suddetta sarà messa a disposizione del governo
della Repubblica della Guinea equatoriale mediante versa
mento sul conto indicato all'articolo 3 . La metà della
somma sarà versata anteriormente al 31 dicembre 1986 e il
saldo via via che lo studio procede .
Le autorità competenti della Guinea equatoriale trasmette
ranno ai servizi della Commissione una relazione succinta
sull'impiego della somma suddetta .
Articolo 1
A decorrere dal 27 giugno 1986 e per un periodo di tre
anni , le autorizzazioni di pesca concesse ai sensi dell'arti
colo 2 dell'accordo sono le seguenti :
1 . Navi congelatrici con reti da traino : 9 000 tsl al mese in
media annua .
2 . Tonniere congelatrici con sciabica : 48 navi ,
3 . Tonniere con lenze a canna : 11 navi
Articolo 2
La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'ac
cordo è fissata , per il periodo indicato nell'articolo 1 , a
5 115 000 ECU da versare nel modo seguente : il 40 %
anteriormente al 31 dicembre 1986 e il saldo in due rate
annuali uguali entro il 31 gennaio 1988 e il 31 gennaio
1989 .
Articolo 3
La destinazione della compensazione di cui all'articolo 2 è
di esclusiva competenza del governo della Repubblica della
Guinea equatoriale .
I fondi di compensazione saranno versati sul conto n . 4280
del Tesoro pubblico della Guinea equatoriale , aperto pres
so la Banque des États d'Afrique Centrale a Malabo . Ogni
eventuale cambiamente sarà notificato alla Commissione
delle Comunità europee .
Articolo 4
I diritti di pesca di cui all'articolo 1 , punto 1 , possono
essere aumentati , su richiesta della Comunità , per quote
successive di 1 000 tsl al mese in media annua . In tal caso
la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggio
rata proporzionalmente prò rata temporis .
Articolo 6
La Comunità agevolerà l'accoglienza di cittadini della Gui
nea equatoriale negli istituti degli Stati membri e a tal fine
metterà a loro disposizione , durante il periodo di cui
all'articolo 1 , 10 borse di studio e di formazione in
discipline riguardanti la pesca , della durata massima di
4 anni . L'importo equivalente ad una di queste borse sarà
destinato a coprire le spese di partecipazione a riunioni
internazionali nel settore della pesca .
Articolo 7
La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versa
menti previsti dal presente protocollo comporta la sospen
sione dell'accordo di pesca .
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