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Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dell'8 agosto 1986, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1986 pag. 0029 - 0029
ACCORDO in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dall'8 agosto 1986, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guínea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983
A.Lettera del governo della Repubblica di Guinea
Signor Presidente,
in riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea, siglato il 12 luglio 1986, che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983, mi pregio di informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare tale accordo, a titolo provvisorio, con effetto a decorrere dall'8 agosto 1986, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 2 dello stesso accordo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.
Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 31 dicembre 1986 una prima rata, pari a 1/3 della compensazione finanziaria fissata dall'accordo.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su questa applicazione provvisoria.
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il governo
della Republica di Guinea
B.Lettera della Comunità economica europea
Signor Presidente,
ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna « In riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea, siglato il 12 luglio 1986, che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa della Guniea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983, mi pregio di informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare tale accordo, a titolo provvisorio, con effetto a decorrere dall'8 agosto 1986, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 2 dello stesso accordo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.
Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 31 dicembre 1986 una prima rata, pari a 1/3 della compensazione finanziaria fissata dall'accordo.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su questa applicazione provvisoria. ».
Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome
del Consiglio delle Comunità europee
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