31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 207
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados , Belize , la Repubblica
popolare del Congo, Figi , la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio , la
Giamaica , la Repubblica del Kenia , la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del
Malawi, Maurizio , la Repubblica dell'Uganda, San Cristoforo e Nevis , la Repubblica del Suriname, il
Regno dello Swaziland , la Repubblica unita della Tanzania , la Repubblica di Trinidad e Tobago e la
Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna
1985 / 1986
Lettera n . 1
Bruxelles ,
Signor
1 . I rappresentanti degli Stati ACP indicati nel protocollo n . 7 relativo allo zucchero ACP , allegato
alla terza convenzione ÀCP-CEE , e la Commissione , a nome della Comunità economica europea ,
hanno convenuto , conformemente a detto protocollo , di presentare all'approvazione delle
rispettive autorità competenti il seguente testo che deve essere oggetto di uno scambio di lettere tra
gli Stati ACP interessati e la Comunità .
2 . Per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986 , i prezzi garantiti di cui all'articolo 5 , para
grafo 4 , del protocollo sullo zucchero , ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso
protocollo , sono :
a ) per lo zucchero greggio : 44,85 ECU per 100 chilogrammi dal 1° luglio 1985 al
31 marzo 1986 ,
44,92 ECU per 100 chilogrammi dal 1° aprile 1986 al
30 giugno 1986 ,
b ) per lo zucchero bianco : 55,39 ECU per 100 chilogrammi .
3 . Tali prezzi , che rappresentano aumenti rispettivamente dell' I , 15 % e dell' I ,31 % rispetto ai prezzi
per il periodo di consegna precedente , s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamen
tazione comunitaria , merce non imballata , cif « free out» porti europei della Comunità .
L'introduzione di detti prezzi non pregiudica assolutamente le posizioni rispettive delle parti
contraenti per quanto riguarda i principi relativi alla fissazione dei prezzi garantiti .
4 . Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1985 / 1986 , è convenuto
che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione degli Stati ACP rispetto alla retroattività
in qualsiasi futuro negoziato , conformemente all'articolo 4 , paragrafo 3 , del protocollo n . 7
allegato alla terza convenzione ACP-CEE .
5 . Si prende atto del fatto che , dal punto di vista degli Stati ACP , la questione dei noli marittimi è un
problema insoluto ed impellente che esige di essere esaminato e risolto senza indugio . Si prende
atto , inoltre , nel contesto del paragrafo 3 , delle preoccupazioni degli Stati ACP quanto al metodo
utilizzato per giungere a questi prezzi .
Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima ,
accompagnata dalla Sua risposta , costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP interessati e la
Comunità .
Voglia gradire , Signor i sensi della mia più alta considerazione .
A nome del Consiglio
delle Comunità europee
N. L 387 / 208 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Lettera n . 2
Bruxelles ,
Signor ,
mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue :
« 1 . I rappresentanti degli Stati ACP indicati nel protocollo n . 7 relativo allo zucchero ACP ,
allegato alla terza convenzione ACP-CEE , e la Commissione , a nome della Comunità
economica europea , hanno convenuto , conformemente a detto protocollo , di presentare
all'approvazione delle rispettive autorità competenti il seguente testo che deve essere oggetto
di uno scambio di lettere tra gli Stati ACP interessati e la Comunità .
2 . Per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986 , i prezzi garantiti di cui all'articolo 5 ,
paragrafo 4 , del protocollo sullo zucchero , ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello
stesso protocollo , sono :
a ) per lo zucchero greggio : 44,85 ECU per 100 chilogrammi dal 1° luglio 1985 al
31 marzo 1986 ,
44,92 ECU per 100 chilogrammi dal 1° aprile 1986 al
30 giugno 1986 ,
b ) per lo zucchero bianco : 55,39 ECU per 100 chilogrammi .
3 . Tali prezzi , che rappresentano aumenti rispettivamente dell' I , 15 % e dell' I ,31 % rispetto ai
prezzi per il periodo di consegna precedente , s'intendono per la qualità tipo definita dalla
regolamentazione comunitaria , merce non imballata , cif « free out» porti europei della
Comunità . L'introduzione di detti prezzi non pregiudica assolutamente le posizioni rispettive
della parti contraenti per quanto riguarda i principi relativi alla fissazione dei prezzi
garantiti .
4 . Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1985 / 1986 , è
convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione degli Stati ACP rispetto
alla retroattività in qualsiasi futuro negoziato conformemente all'articolo 4 , paragrafo 3 , del
protocollo n . 7 allegato alla terza convenzione ACP-CEE .
5 . Si prende atto del fatto che , dal punto di vista degli Stati ACP , la questione dei noli marittimi è
un problema insoluto ed impellente che esige di essere esaminato e risolto senza indugio . Si
prende atto , inoltre , nel contesto del paragrafo 3 , delle preoccupazioni degli Stati ACP quanto
al metodo utilizzato per giungere a questi prezzi .
Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima ,
accompagnata dalla Sua risposta , costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP interessati e
la Comunità».
Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP interessati sul contenuto della
stessa .
Voglia gradire , Signor , i sensi della mia più alta considerazione .
Per i governi
degli Stati ACP interessati
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