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80/1282/CECA: Decisione della Commissione, del 7 novembre 1980, che autorizza gli aiuti del Regno Unito ad imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1979/1980 e gli aiuti supplementari concessi dal Regno Unito alle imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1978/1979 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1980 pag. 0012 - 0015
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1980 che autorizza gli aiuti del Regno Unito ad imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1979/1980 e gli aiuti supplementari concessi dal Regno Unito alle imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1978/1979 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (80/1282/CECA)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),
sentito il Consiglio,
I
considerando che il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso dell'esercizio 1979/1980 (2) ; tra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione gli aiuti qui di seguito elencati: >PIC FILE= "T0035410">
considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure nazionali di sostegno;
considerando che l'aiuto per l'assunzione ed il mantenimento di personale qualificato servirà a coprire parzialmente le spese del NCB (National Coal Board) risultanti dalle misure di razionalizzazione adottate, che comportano tra l'altro lo spostamento dell'estrazione negli impianti più produttivi ; che ne risultano spese di trasloco, di trasporto, ecc.;
considerando che per l'esercizio 1979/1980 il governo del Regno Unito concorre alla copertura di queste spese del NCB con 3,5 milioni di £;
considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i «iteri dell'articolo 8 della decisione;
considerando che, per quanto riguarda l'aiuto per la copertura delle spese per la costituzione di scorte di carbone e coke (13,4 milioni di £), si deve tener presente che le scorte complessive presso i produttori, assieme a quelle presso i consumatori che sono finanziate direttamente o indirettamente dai produttori, ammontano a circa 19 milioni di tonnellate ; che con una produzione mensile di circa 10 milioni di tonnellate, le scorte suscettibili di aiuto secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della decisione, sono 9 milioni di tonnellate ; che l'importo dell'aiuto per tonnellata è pertanto di 1,5 £ ; che i costi effettivi di queste scorte (ammortamenti ed interessi compresi) sono nettamente superiori all'importo dell'aiuto;
considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 9 della decisione;
considerando che l'aiuto al carbone-vapore (9,6 milioni di £) è destinato alle consegne di carbone-vapore alla Scozia. In base ai dati forniti dal governo del Regno Unito l'importo e le finalità dell'aiuto possono essere considerati compatibili con l'articolo 11 della decisione;
considerando che l'aiuto concesso per coprire le perdite di esercizio (160,5 milioni di £), coprirà soltanto parzialmente le perdite registrate dal NCB durante l'esercizio 1979/1980 ; che l'aiuto è concesso sia per evitare gravi perturbazioni sociali ed economiche nei bacini che non offrono ancora sufficienti possibilità di reimpiego della manodopera, sia per salvaguadare l'attuale capacità estrattiva ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento ; che l'aiuto è pertanto compatibile con quanto disposto dall'articolo 12 della decisione; (1) GU n. L 63 dell'11.3.1976, pag. 1. (2) L'esercizio 1979/1980 va dall'inizio di aprile 1979 alla fine di marzo 1980.
II
considerando che per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, occorre tener conto anche di tutte le altre misure a carattere finanziario previste per l'esercizio 1979/1980 a favore della produzione corrente;
considerando che l'aiuto a favore della produzione corrente britannica sarà per l'esercizio 1979/1980, di 279,2 milioni UCE (= 2,31 UCE/t) ; che l'industria carboniera britannica rispetto ad altri paesi produttori di carbone della Comunità è perciò quella che riceve gli aiuti più modesti,
considerando che per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto con il buon funzionamento del mercato comune, non sono necessarie osservazioni o indagini particolareggiate: - nel 1979 non si sono verificate sul mercato britannico difficoltà di approvvigionamento;
- le forniture di carbone britannico verso altri paesi della Comunità sono aumentate nel 1979 rispetto all'anno precedente;
- la chiusura di cinque pozzi poco produttivi ha consentito di razionalizzare la produzione e di concentrarla sugli impianti più redditizi;
- i prezzi del carbone da coke e del carbone-vapore britannico nel 1979 non si sono risolti in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici;
considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per l'esercizio 1979/1980 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera britannica sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;
considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA;
III
considerando che il 7 dicembre 1978 la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione 79/23/CECA (1) e che con tale decisione sono stati approvati gli aiuti concessi dal governo del Regno Unito per l'esercizio 1978/1979 a favore dell'industria carboniera;
considerando che tali aiuti erano stati compresi ed esaminati dalla Commissione nel «memorandum sulle misure finanziarie degli Stati membri a favore dell'industria carboniera nel 1978» (2);
considerando che, come risulta da tale memorandum, il governo del Regno Unito si era proposto di versare nel quadro della decisione 528/76/CECA, 20,8 milioni di £ a favore dell'industria carboniera;
considerando che il governo britannico, con lettera del 19 marzo 1979, aveva inoltre chiesto di poter aumentare, per l'esercizio 1978 - 1979 (3), gli aiuti a favore della costituzione di scorte di carbone e di coke per un importo di 27,5 milioni di £ e gli aiuti a favore del carbone-vapore per un importo di 17,2 milioni di £ ; che inoltre il governo del Regno Unito aveva notificato un aiuto di 50 milioni di £ per la copertura delle perdite di esercizio ; che, rispetto al volume complessivo degli aiuti a favore della produzione corrente britannica di carbone, l'aumento per l'esercizio 1978/1979 è di 94,7 milioni di £;
considerando che la domanda di poter concedere un aiuto di 9 milioni di £ per la costituzione di scorte era basata su una previsione di spesa del settembre 1977 ; che la riduzione delle vendite ha tuttavia provocato un aumento delle scorte e quindi ulteriori costi per cui l'aiuto a favore della costituzione di scorte di carbone è stato aumentato di 11,5 milioni di £ ; che inoltre la NSF (National Smokeless Fuels), ente che dipende dal NCB, aveva fatto registrare un forte aumento delle disponibilità di coke ; che per tale motivo il governo del Regno Unito prevede di concedere alla NSF un aiuto di 16 milioni di £ per l'eserczio 1978/1979 ; che tale importo rappresenta una parte di un programma quinquennale durante il quale la domanda e l'offerta sul mercato del coke dovranno essere portati in equilibrio;
considerando che per quanto riguarda l'aiuto per la copertura delle spese relative alla costituzione di scorte di carbone e di coke (36,5 milioni di £), va tenuto presente che le quantità totali giacenti presso i produttori e presso i consumatori direttamente o indirettamente finanziati dai produttori stessi erano di 21,5 milioni di tonnellate alla fine del 1978 ; che, poiché la produzione mensile è di 10 milioni di t, la quantità cui può essere concesso l'aiuto è di 11,5 milioni di tonnellate ; che il contributo per tonnellata è di 3,2 £ rispetto ad una spesa effettiva (compresi quindi gli ammortamenti ed i tassi d'interesse) di circa 5 £ alla tonnellata; (1) GU n. L 9 del 13.1.1979, pag. 33. (2) Doc. COM(78) 367 def., pag. 16. (3) L'esercizio 1978/1979 va dall'inizio di aprile 1978 alla fine di marzo 1979.
che l'aiuto è pertanto compatibile con le disposizioni dell'articolo 9 della decisione;
considerando che l'aiuto previsto dal governo del Regno Unito per il carbone-vapore, per un importo di 8,5 milioni di £ era basato sulle stime del settembre 1977 nelle quali non si era peraltro tenuto conto della forte svalutazione del dollaro registrata nel 1978;
considerando che per quanto riguarda la valutazione dell'aumento degli aiuti al carbone-vapore, rimangono generalmente validi gli argomenti già indicati nella decisione della Commissione del 7 dicembre 1978 (1) ; che quindi l'aiuto previsto è conforme alle disposizioni dell'articolo 11 della decisione;
considerando che il governo del Regno Unito chiede di poter concedere al NCB un aiuto di 50 milioni di £ per la copertura delle perdite di esercizio durante l'esercizio 1978/1979 ; che le perdite effettive delle industrie carboniere del NCB durante l'esercizio 1978/1979 ammontano a 100 milioni di £, come risulta dal resoconto di gestione del NCB stesso;
considerando che l'aiuto è destinato a rinviare nel tempo la chiusura definitiva di impianti non redditizi per evitare gravi perturbazioni sociali ed economiche in zone in cui non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione della manodopera ; che inoltre l'aiuto ha lo scopo di salvaguardare le capacità estrattive necessarie alla sicurezza dell'approvvigionamento ; che l'aiuto è pertanto conforme alle disposizioni dell'articolo 12 della decisione;
IV
considerando che per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto complessivo del Regno Unito a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune va osservato quanto segue: - negli scambi di carbone fra il Regno Unito e gli altri paesi della Comunità durante il 1978 non si sono osservate distorsioni della concorrenza dovute alla concessione degli aiuti;
- i prezzi del carbone da coke e del carbone-vapore britannici non sono risolti, nel 1978, in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici;
considerando che si può pertanto concludere che l'aumento degli aiuti previsti per l'esercizio 1978/1979 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera britannica sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;
V
considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti concessi vengano impiegati esclusivamente per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa dev'essere informata soprattutto in merito all'entità e alla ripartizione dei pagamenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno Unito è autorizzato a versare, per l'esercizio 1979/1980, aiuti all'industria carboniera britannica per un importo complessivo di 187 000 000 di £.
Tale importo è ripartito come segue: 1. 3 500 000 £ al massimo a titolo di contributo al «National Coal Board» (NCB) per le spese di ristrutturazione dell'impiego del personale nel quadro della razionalizzazione della produzione;
2. 13 400 000 £ al massimo a titolo di aiuto a fronte dei costi per la costituzione di scorte di carbone e coke;
3. 9 600 000 £ al massimo per le consegne di carbone-vapore in Scozia;
4. 160 500 000 £ al massimo a fronte delle perdite d'esercizio.
Per l'esercizio 1978/1979 il governo britannico è autorizzato a concedere all'industria carboniera un aiuto supplementare di 94 700 000 £.
Tale importo è ripartito nel modo seguente: 1. 27 500 000 £ al massimo a titolo di aiuto a fronte delle spese derivanti dalla costituzione di scorte di carbone e di coke;
2. 17 200 000 £ al massimo per le consegne di carbone-vapore alla Scozia;
3. 50 000 000 di £ al massimo a fronte delle perdite d'esercizio.
Articolo 2
Il governo del Regno Unito comunica alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1980 i dati (1) GU n. L 9 del 13.1.1979, pag. 33. relativi agli aiuti accordati in base alla presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti.
Articolo 3
Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1980.
Per la Commissione
Guido BRUNNER
Membro della Commissione
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