Avis juridique important
80/1342/CEE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1980, relativa all'attuazione nel Belgio della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE del Consiglio (Il testi in lingua francese e olandese sono il soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1980 pag. 0008 - 0008
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1980 relativa all'attuazione nel Belgio della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (80/1342/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE (4), in particolare l'articolo 13,
considerando che il 15 settembre 1980 il governo belga ha notificato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative seguenti: - decreto ministeriale del 25 aprile 1980 di concessione agli agricoltori delle regioni svantaggiate di un'indennità compensativa annua per gli svantaggi naturali permanenti;
- decreto reale del 24 luglio 1980 concernente l'ammodernamento delle aziende agricole situate nelle zone svantaggiate;
- decreto ministeriale dell'11 giugno 1980 relativo ad un aiuto agli investimenti a favore delle associazioni di agricoltori per l'incentivazione della produzione foraggiera e lo sfruttamento razionale dei pascoli;
considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata comunicazione, se le disposizioni vigenti nel Belgio per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, e le disposizioni comunicate per l'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE, soddisfano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità;
considerando che le predette disposizioni rispondono ai presupposti e alle finalità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE;
considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le disposizioni vigenti nel Belgio per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto delle disposizioni indicate nei considerando, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.
2. Il decreto ministeriale del 25 aprile 1980 di concessione agli agricoltori delle regioni svantaggiate di un'indennità compensativa annua per gli svantaggi naturali permanenti soddisfa alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente (1)GU n. L 96 del 23.4.1972, pag. 1. (2)GU n. L 90 del 3.4.1980, pag. 43. (3)GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1. (4)GU n. L 180 del 14.7.1980, pag. 34.
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