Avis juridique important
Direttiva 80/1271/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante l'adeguamento della direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi), a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0070 - 0072
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0082
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 10 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0156
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1980
recante l'adeguamento della direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamente delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggie e all'etichettatura del preparati pericolosi ( solventi ) , a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee
( 80/1271/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto l'atto di adesione del 1979 , in particolare gli articoli 22 e 146 ,
considerando che l'allegato della direttiva 73/173/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1973 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi ) (1) , modificata dalla direttiva 80/781/CEE (2) , deve essere completato aggiungendovi la versione greca delle denominazioni delle sostanze pericolose ( solventi ) ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Nell'allegato della direttiva 73/173/CEE sono aggiunte le denominazioni greche che figurano nell'allegato della presente direttiva .
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicanó anteriormente al 1 º gennaio 1981 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 º gennaio 1981 .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1980 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. L 189 dell' 11 . 7 . 1973 , pag. 7 .
(2) GU n. L 229 del 30 . 8 . 1980 , pag. 57 .
ALLEGATO
Elence relativo alla classificazione delle sostance pericelose ( solventi )
CLASSE I/A
Sostanze tossiche
( Simbolo : « Teschio » )
Sostanza
!***
CLASSE I/B
Sostanze tosniche
( Simbolo : « Teschio » )
Sostanza
!***
CLASSE I/C
Sostanze tosniche
( Simbolo : « Teschio » )
Sostanza
!***
CLASSE II/A
Sostanze nocive ( meno tosniche )
( Simbolo : « Croce di S. Andrea » )
Sostanza
!***
CLASSE II/B
Sostanze nocive ( meno tosniche )
( Simbolo : « Croce di S. Andrea » )
Sostanza
!***
CLASSE II/C
Sostanze nocive ( meno tosniche )
( Simbolo : « Croce di S. Andrea » )
Sostanza
!***
CLASSE II/D
Sostanze nocive ( meno tosniche )
( Simbolo : « Croce di S. Andrea » )
Sostanza
!
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