Avis juridique important
Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la direttiva 80/154/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0074 - 0074
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 3 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0125
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la direttiva 80/154/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
(80/1273/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,
considerando che la direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (1), è stata adottata dopo la firma del trattato di adesione del 1979;
considerando che, a seguito dell'adesione della Grecia, è necessario apportare alcuni adattamenti alla citata direttiva per assicurarne l'applicazione uniforme da parte della Grecia e degli altri Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 80/154/CEE è modificata come segue:
1. All'articolo 1 sono aggiunte le parole seguenti:
«in Grecia:
Maia».
2. All'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:
«J. in Grecia:
- il ptychio maias, certificato conforme dal ministero dei servizi sociali;
- il ptychio Anoteras Scholis Stelechon Ygeias kai Koinonikis Pronoias, Tmimatos Maion, rilasciato dal Katee».
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 80/154/CEE.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1.
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