Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3299/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto concerne le condizioni dello svincolo della cauzione che garantisce la denaturazione o la trasformazione del latte scremato in polvere
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 19/12/1980 pag. 0018 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0053
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0219
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0219
REGOLAMENTO (CEE) N. 3299/80 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto concerne le condizioni dello svincolo della cauzione che garantisce la denaturazione o la trasformazione del latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolameto (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 725/80 (4), prevede le condizioni da soddisfare per ottenere lo svincolo della cauzione; che è opportuno armonizzare tali condizioni con quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2851/80 (6), per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1624/76 è modificato come segue:
1. Al primo comma è aggiunta la seguente frase:
« Quando si tratta di latte scremato in polvere denaturato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1725/79, le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento si applicano allo svincolo della cauzione ».
2. Al terzo comma è aggiunta la seguente frase:
« Tuttavia, l'osservanza delle condizioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e b), non deve essere certificata nei suddetti documenti ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.(3) GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9.(4) GU n. L 83 del 28. 3. 1980, pag. 11.(5) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.(6) GU n. L 296 del 5. 11. 1980, pag. 7.
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