Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3324/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, che fissa i diritti all'importazione applicabili ai miscugli ed alle merci presentate in assortimenti contenenti prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 23/12/1980 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0220
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 11 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0220
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0044
REGOLAMENTO (CEE) N. 3324/80 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1980 che fissa i diritti all'importazione applicabili ai miscugli ed alle merci presentate in assortimenti contenenti prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 113 e 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che ad un gruppo di prodotti appartenenti ad una specifica sottovoce della tariffa doganale comune si applica in linea di massima la stessa aliquota del diritto all'importazione; che, ai fini della fissazione dei diritti all'importazone, occorre quindi prendere in considerazione l'intera gamma dei prodotti classificati in una determinata sottovoce;
considerando che l'applicazione del diritto normale all'importazione ai miscugli ed alle merci presentate in assortimento non conduce sempre ai risultati economici auspicati;
considerando che la situazione eccezionale di tali miscugli e merci presentate in assortimenti può incoraggiare la fabbricazione di detti prodotti onde beneficiare di un diritto all'importazione inferiore;
considerando che occorre fissare norme atte a garantire che i miscugli e le merci presentate in assortimenti possano venire importati soltanto in caso di imposizione dei diritti all'importazione appropriati; che, in alcuni casi, è inevitabile che l'applicazione di tali norme causi difficoltà sia all'amministrazione sia agli operatori; che dette norme devono essere pertanto applicate soltanto nei settori in cui esistono problemi o in cui si rendono necessarie in quanto misure preventive;
considerando che non sembrano necessarie misure preventive per quanto riguarda i miscugli in cui uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso totale;
considerando che le norme summenzionate possono richiedere particolari modalità di applicazione; che tali modalità devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (5), o dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati;
considerando che occorre modificare in conseguenza l'allegato « tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/80 (7),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi del presente regolamento l'espressione « diritto all'importazione » comprende sia i dazi doganali e tasse di effetto equivalente che i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nell'ambito della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Articolo 2
Il diritto all'importazione applicabile ai miscugli di cui ai capitoli 2 e 11 della tariffa doganale comune è quello calcolato nel modo seguente:
a) se un componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, il tasso del diritto applicabile all'insieme è quello del diritto di cui è passibile tale componente;
b) negli altri casi, tale tasso è quello del diritto di cui è passibile il componente soggetto all'imposizione più elevata.
Articolo 3
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure necessarie per rendere le disposizioni di cui all'articolo 2 applicabili a dei miscugli diversi da quelli di cui a detto articolo o a merci presentate in assortimento contenenti prodotti agricoli.
Articolo 4
Senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 97/69 (8) e se necessario le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare i metodi di analisi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.
Articolo 5
Nell'allegato « tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 è aggiunto il testo seguente come nota complementare n. 5 nel capitolo 2 e come nota complementare n. 3 nel capitolo 11:
« Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il diritto all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:
a) se un componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, il tasso del diritto applicabile all'insieme è quello del diritto di cui è passibile tale componente;
b) negli altri casi, tale tasso è quello del diritto di cui è passibile il componente soggetto all'imposizione più elevata ».
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. NEY
(1) GU n. C 189 del 26. 7. 1980, pag. 3.(2) GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 79.(3) Parere reso il 19 novembre 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(5) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.(6) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.(7) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.(8) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
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