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Regolamento (CEE) n. 3469/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all' adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1980 pag. 0031 - 0034
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0157
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0078
REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/80 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 146,
considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto di adesione, gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II dell'atto di adesione sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (2), che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, che è stato adottato dopo la firma del trattato di adesione e la cui validità si estende oltre il 1º gennaio 1981, deve essere adattato ai fini della sua concordanza con le disposizioni dell'atto di adesione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) del regolamento (CEE) n. 2377/80 è sostituito dal seguente testo:
« d) all'atto della presentazione della domanda di titolo, il richiedente deve impegnarsi per iscritto ad effettuare personalmente o a far effettuare sotto la propria responsabilità, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo e in cui gli animali saranno immessi in libera pratica, le operazioni di ingrasso di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68. A tal fine, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, una delle seguenti diciture:
"Titolo valido in ... (Stato membro emittente)",
"Licence valid in ...",
"Licens gyldig i ...",
"Lizenz gültig in ...", >PIC FILE= "T0017800">
"Certificat valable en ...",
"Certificaat geldig in ...";
e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano inoltre, nella casella 12, una delle seguenti diciture:
"Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso",
"Young male bovine animals intended for fattening",
"Ungtyre bestemt til opfedning",
"Männliche, zum Mästen bestimmte Jungrinder", >PIC FILE= "T0017801">
"Jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement",
"Jonge mannelijke runderen bestemd voor de mesterij".
Tale dicitura è completata: - da una delle diciture seguenti:
"Peso per capo, fino a 300 kg",
"Weight per head not exceeding 300 kg",
"Højeste vægt pr. dyr 300 kg",
"Stückgewicht höchstens 300 kg",
>PIC FILE= "T0017802"> "Poids par tête, jusqu'à 300 kg",
"Gewicht per dier, ten hoogste 300 kg";
- oppure, in caso di applicazione di un tasso di sospensione del prelievo stabilito separatamente per ciascuna delle categorie di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, da una delle diciture seguenti, secondo il caso:
"Peso per capo inferiore a 80 kg" o "peso per capo da 80 a meno di 220 kg" o "peso per capo da 220 a 300 kg",
"Weight per head less than 80 kg" o "weight per head 80 to less than 220 kg" o "weight per head 220 to 300 kg",
"Vægt pr. dyr under 80 kg" o "vægt pr. dyr fra 80 til under 220 kg" o "vægt pr. dyr 220 til 300 kg",
"Stückgewicht weniger als 80 kg" o "Stückgewicht 80 bis weniger als 220 kg" o "Stückgewicht 220 bis 300 kg".
>PIC FILE= "T0017803"> (1) GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17. (2) GU n. L 241 del 13.9.1980, pag. 5. "Poids par tête inférieur à 80 kg" o "poids par tête de 80 à moins de 220 kg" o "poids par tête de 220 à 300 kg",
"Gewicht per dier minder dan 80 kg" o "gewicht per dier 80 tot minder dan 220 kg" o "gewicht per dier 220 tot en met 300 kg".
Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati;
f) il titolo reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
"Prelievo ridotto del ... %. Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) animali",
"Levy reduced by ... %. Licence valid in respect of ... animals",
"Nedsettelse af importafgiften med ... %. Licens gyldig for ... dyr",
"Verminderung der Abschöpfung um ... v.H. Lizenz gültig für ... Tiere", >PIC FILE= "T0017804">
"Prélèvement réduit de ... %. Certificat valable pour ... animaux",
"Heffing verminderd met ... %. Certificaat geldig voor ... dieren".
La percentuale di riduzione del prelievo da indicare nella dicitura è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo: - per i giovani bovini maschi di peso, per capo, da 220 a 300 kg, importati in provenienza dalla Iugoslavia, ovvero
- per gli altri giovani bovini maschi importati nell'ambito del regime speciale all'importazione
».
Articolo 2
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) del regolamento (CEE) n. 2377/80 è sostituito dal seguente testo:
« c) all'atto della presentazione di una domanda di titolo, il richiedente deve impegnarsi per iscritto ad effettuare personalmente, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo e in cui i prodotti saranno immessi in libera pratica, nello stabilimento indicato nella domanda, le operazioni di fabbricazione di conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68. A tal fine, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, una delle seguenti diciture:
"Titolo valido in ... (Stato membro emittente)",
"Licence valid in ...",
"Licens gyldig i ...",
"Lizenz gültig in ...", >PIC FILE= "T0017805">
"Certificat valable en ...",
"Certificaat geldig in ...";
d) la domanda di titolo e il titolo stesso devono inoltre recare, nella casella 12, una delle seguenti diciture:
"Carni destinate alla fabbricazione di conserve - regime (a) - presso ... (indicazione precisa dello stabilimento di fabbricazione)",
"Meat intended for the manufacture of preserved food - system (a) - at ...",
"Kød bestemt til fremstilling af konserves - ordning (a) - i ...",
"Fleisch zur Herstellung von Konserven bestimmt - Regelung (a) - bei ...", >PIC FILE= "T0017806">
"Viandes destinées à la fabrication de conserves - régime (a) - auprès de ...",
"Vlees bestemd voor de vervaardiging van conserven - regeling (a) - door ...";
e) il titolo deve recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
"Prelievo sospeso. Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) kg",
"Levy suspended. Licence valid for ... kg",
"Importafgiften suspenderet. Licens gyldig for ... kg",
"Aussetzung der Abschöpfung. Lizenz gültig für ... kg", >PIC FILE= "T0017807">
"Prélèvement suspendu. Certificat valable pour ... kg",
"Heffing geschorst. Certificaat geldig voor ... kg"
».
Articolo 3
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) del regolamento (CEE) n. 2377/80 è sostituito dal seguente testo:
« c) all'atto della presentazione di una domanda di titolo, il richiedente deve impegnarsi per iscritto ad effettuare personalmente, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo e in cui i prodotti saranno immessi in libera pratica, nello stabilimento indicato nella domanda, le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68. A tal fine, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, una delle seguenti diciture:
"Titolo valido in ... (Stato membro emittente)",
"Licence valid in ...",
"Licens gyldig i ...",
"Lizenz gültig in ...", >PIC FILE= "T0017808">
"Certificat valable en ...",
"Certificaat geldig in ...";
d) la domanda di titolo e il titolo stesso devono inoltre recare, nella casella 12, una delle seguenti diciture:
"Carni destinate alla trasformazione - regime (b) - presso ... (indicazione esatta dello stabilimento in cui avrà luogo la trasformazione)",
"Meat intended for processing - system (b) - at ...",
"Kød bestemt til forarbejdning - ordning (b) - i ...",
"Zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch - Regelung (b) - bei ...", >PIC FILE= "T0017809">
"Viandes destinées à la transformation - régime (b) - auprès de ...",
"Vlees bestemd voor verwerking - regeling (b) - door ...";
e) il titolo deve recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
"Prelievo ridotto del ... %. Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) kg",
"Levy reduced by ... %. Licence valid for ... kg",
"Nedsættelse af importafgiften med ... %. Licens gyldig for ... kg",
"Verminderung der Abschöpfung um ... v.H. Lizenz gültig für ... kg", >PIC FILE= "T0017810">
"Prélèvement réduit de ... %. Certificat valable pour ... kg",
"Heffing verminderd met ... %. Certificaat geldig voor ... kg"».
La percentuale di riduzione del prelievo è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo.
Articolo 4
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80 è sostituito dal seguente testo:
«b) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 12, una delle seguenti diciture:
"Carni bovine di alta qualità [regolamento (CEE) n. 2972/79]",
"Oksekød af høj kvalitet [forordning (EØF) nr. 2972/79]",
"Viande bovine de haute qualité [règlement (CEE) nº 2972/79]",
"High-quality beef/veal [Regulation (EEC) No 2972/79]",
"Qualitätsrindfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 2972/79]", >PIC FILE= "T0017811">
"Kwaliteitsrundvlees [Verordening (EEG) nr. 2972/79]"».
Articolo 5
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2377/80 è sostituito dal seguente testo:
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il titolo reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
"Prelievo sospeso. Titolo valido per (quantitativo in cifre e in lettere) ... kg",
"Levy suspended. Licence valid in respect of ... kg",
"Importafgift suspenderet. Licens gyldig for ... kg",
"Aussetzung der Abschöpfung. Lizenz gültig für ... kg", >PIC FILE= "T0017812">
"Prélèvement suspendu. Certificat valable pour ... kg",
"Heffing geschorst. Certificaat geldig voor ... kg"».
Articolo 6
Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 è sostituito dal seguente testo:
«a) nella casella 12, una delle seguenti diciture:
"Prodotto ACP/PTOM [regolamento (CEE) n. 435/80]", "ACP/OCT product [Regulation (EEC) No 435/80]",
"AVS/OLT-varer [forordning (EØF) nr. 435/80]",
"AKP/ULG-Erzeugnis [Verordnung (EWG) Nr. 435/80]", >PIC FILE= "T0017813">
"Produit ACP/PTOM [règlement (CEE) nº 435/80]",
"ACS/LGO-product [Verordening (EEG) nr. 435/80]"».
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
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