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Regolamento (CEE) n. 3514/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1981)
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1980 pag. 0001 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 12 pag. 0232
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3514 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1980
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi , del capitolo 27 della tariffa doganale comune , raffinati in Spagna ( 1981 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la Comunità economica europea ha concluso un accordo con la Spagna il 29 giugno 1970 ( 1 ) ;
considerando che in virtù di detto accordo e del protocollo di adeguamento tra la Comunità e la Spagna , a seguito dell ' adesione della Grecia alla Comunità , la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo globale di 1 424 000 tonnellate per taluni prodotti petroliferi , del capitolo 27 della tariffa doganale comune , raffinati in Spagna ; che i dazi contingentali sono pari al 40 % dei dazi della tariffari doganale ; che è opportuno aprire per il 1981 questo contingente tariffario comunitario ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la comunità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l 'applicazione , senza interruzione , delle aliquote per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione deve avvenire proporzialmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo , e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Spagna , alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri * 1977 * 1978 * 1979 *
Benelux * 38,0 * 10,6 * 50,1 *
Danimarca * 6,4 * - * - *
Germania * 15,5 * 13,9 * 3,9 *
Grecia * - * - * - *
Francia * 13,0 * 28,4 * 8,8 *
Irlanda * - * - * 0,7 *
Italia * 15,8 * 31,4 * 9,8 *
Regno Unito * 11,3 * 15,7 * 26,7 *
considerando che , tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione , e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 22,38 *
Danimarca * 7,00 *
Germania * 42,10 *
Grecia * 0,17 *
Francia * 5,96 *
Irlanda *0,45 *
Italia * 6,14 *
Regno Unito * 15,80 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri , occorre suddividere in due il volume del contingente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere a circa l ' 80 % del volume contingentale ;
considerando che la aliquota iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziali effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 , fatte salve le misure che potrebbero intervenire in applicazione dei paragrafi 2 e 4 dell ' articolo 3 dell ' allegato I dell ' accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna , i dazi della tariffa doganale comune per i seguenti prodotti raffinati in Spagna , sono parzialmente sospesi alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi , nell ' ambito di un contingente tariffario comunitario globale di 1 424 000 tonnellate :
N della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi % *
27.10 * Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi dagli oli greggi ) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti , in peso una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale a 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base : * *
* A . Oli leggeri : * *
* III . destinati ad altri usi * 2,4 *
* B . Oli medi : * *
* III . destinati ad altri usi * 2,4 *
* C . Oli pesanti : * *
* I . Oli da gas : * *
* c ) destinati ad altri usi * 1,4 *
* II . Oli combustibili : * *
* c ) destinati ad altri usi * 1,4 *
27.10 * C . III . Oli lubrificanti ed altri : * *
* c ) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questa capitolo ( a ) * 1,6 *
* d ) destinati ad altri usi * 2,4 *
27.11 * Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : * *
$ * B . altri : * *
* I . Propani e butani commerciali : * *
* c ) destinati ad altri usi * 0,6 *
27.12 * Vaselina : * *
* A . greggia : * *
* III . destinata ed altri usi * 0,8 *
* B . altra * 2,6 *
27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi « gatsch » , « slack wax « , ecc . ) , anche colorati : * *
* B . altri : * *
* I . greggi : * *
* c ) destinati ad altri usi * 0,8 *
* II . non nominati * 2,2 *
27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : * *
* C . altri : * *
* II . non nominati * 0,8 *
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell ' atto di adesione del 1979 e nel protocollo di adeguamento .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 1 140 000 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide sino al 31 dicembre 1981 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 225 000 *
Danimarca * 80 000 *
Germania * 480 000 *
Grecia * 2 000 *
Francia * 68 000 *
Irlanda * 5 000 *
Italia * 70 000 *
Regno Unito * 180 000 *
2 . La seconda parte di 284 000 tonnellate costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , sempreché l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della aliquota iniziale , eventualmente arrontondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede alle stesse condizioni al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 , 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1981 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1981 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1981 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che non verrà utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1981 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1981 e imputate sul contingente comunitario , nonché , eventualmente , la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserve .
Essa informa gli Stati , entro il 5 ottobre 1981 della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , stabiliti sul loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .
3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1980 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . SANTER
( 1 ) GU n . L 182 del 16 . 8 . 1970 , pag . 1 .
( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
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