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Regolamento (CEE) n. 3516/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1981)
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1980 pag. 0009 - 0011
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 12 pag. 0240
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3516/80 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1980
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , originarie della Spagna ( 1981 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la Comunità economica europea ha concluso un accordo concluso un accordo con la Spagna il 29 giugno 1970 ( 1 ) ;
considerando che ai sensi di detto accordo la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo , in esenzione da dazio doganale di 1 900 tonnellate di uve secche , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , originarie della Spagna ; che è opportuno aprire per il 1981 questo contingente tariffario comunitario ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , dell ' aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto di cui trattasi in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai data statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo , e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dalla Spagna , alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri * 1977 * 1978 * 1979 *
Benelux * 10 * 4 * 3 *
Danimarca * 1 * - * 1 *
Germania * 3 * 7 * 2 *
Grecia * - * - * - *
Francia * 38 * 52 * 58 *
Irlanda * 5 * 32 * 21 *
Italia * 43 * 4 * 9 *
Regno Unito * - * 1 * 6 *
considerando che , tenuto conto di questi elementi e delle previsioni fatte da taluni Stati membri , le percentulai di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 9,9 *
Danimarca * 1,0 *
Germania * 3,6 *
Grecia * 0,6 *
Francia * 42,1 *
Irlanda * 0,6 *
Italia * 8,0 *
Regno Unito * 34,2 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro , è indispensabile che tale Stato ne faccia rifluire una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 il dazio della tariffa doganale comune per le uve secche , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno , della sottovoce 08.04 B I , originarie della Spagna , è totalmente sospeso nell ' ambito di un contingente tariffario comunitario di 1 900 tonnellate .
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell ' atto di adesione del 1979 e nel protocollo di adeguamento .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 1 520 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide fino al 31 dicembre 1981 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 150 *
Danimarca * 15 *
Germania * 55 *
Grecia * 10 *
Francia * 640 *
Irlanda * 10 *
Italia * 120 *
Regno Unito * 520 *
2 . La seconda parte di 380 tonnellate costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 1 - o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , sempreché la riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1981 la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1981 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest ' ultima rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1981 , il totale delle importazioni del prodotto in questione , effettuate fino al 15 settembre 1981 e imputate sul contingente comunitario , nonché eventualmente , la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1981 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e ne precisa , a tal fine , l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori agli del prodotto in questione stabiliti sul loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro aliquote man mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Gli Stati membri imformano periodicamente la Commissione circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1980 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . SANTER
( 1 ) GU n . L 182 del 16 . 8 . 1970 , pag . 2 .
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