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Regolamento (CEE) n. 3520/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d' Israele (1981)
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1980 pag. 0020 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 12 pag. 0249
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3520/80 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1980
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie d ' Israele ( 1981 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele ( 1 ) , firmato l ' 11 maggio 1975 , prevede all ' articolo 10 del protocollo n . 1 dell ' allegato all ' accordo medesimo l ' apertura , da parte della Comunità , di un contingente tariffario comunitario annuo di 150 tonnellate di polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie d ' Israele ; che i dazi doganali applicabili nel limite del contingente tariffario sono pari al 70 % dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti di paesi terzi ; che è pertanto opportuno aprire detto contingente tariffario comunitario per l ' anno 1981 ;
considerando che nell ' assenza del protocollo previsto all ' articolo 118 dell ' atto di adesione del 1979 la Comunità deve prendere le misure previste all ' articolo 119 dello stesso atto ; che il contingente in questione si applicherà dunque alla Comunità a nove ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza da Israele durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Israele , alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri * 1977 * 1978 * 1979 *
Benelux * 27 * 13 * - *
Danimarca * - * - * - *
Germania * 17 * 77 * - *
Francia * - * - * - *
Irlanda * - * - * 10 *
Italia * - * - * - *
Regno Unito * 56 * 10 * 90 *
considerando che questi dati non possono essere considerati rappresentativi per servire da base ad una ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri ; che la sistema delle importazioni degli Stati membri per l ' anno 1981 si rivela difficile , a causa del loro carattere irregolare negli anni precedenti ; che per ripartire equamente il volume contingentale le percentuali di partecipazione iniziale a tal volume possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 12 *
Danimarca * 5 *
Germania * 25 *
Francia * 7 *
Irlanda * 6 *
Italia * 6 *
Regno Unito * 40 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se l riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale , una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 è aperto nella Comunità a nove un contingente tariffario comunitario di 150 tonnellate per le polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie di Israele .
2 . Nel limite di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all ' 11,9 % .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 120 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 sono valide fine al 31 dicembre 1981 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 14 *
Danimarca * 6 *
Germania * 30 *
Francia * 8 *
Irlanda * 6 *
Italia * 6 *
Regno Unito * 50 *
2 . La seconda parte , di 30 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 1 o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , sempreché la riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari la 7,5 % della propria aliquota iniziale .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva entre il 1° ottobre 1981 la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1981 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1981 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1981 e imputate sul contingente comunitario , nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte degli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno dei detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1981 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile , e a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stettamente affinché il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1980 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . SANTER
( 1 ) GU n . L 136 del 28 . 5 . 1975 , pag . 3 .
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