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Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980, recante modifica della decisione n. 3289/75/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 23/12/1980 pag. 0027 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0008
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 3 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0082
DECISIONE N. 3334/80/CECA DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1980 recante modifica della decisione n. 3289/75/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 8, 14, 26, 50, 54, 55 e 56,
considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3289/75/CECA (1) della Commissione, l'unità di conto da utilizzare nel settore della CECA è l'unità di conto europea «UCE», definita come una somma di importi delle monete degli Stati membri;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (2) ha definito una nuova unità di conto denominata «ECU»;
considerando che è opportuno procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalla Comunità e che è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'UCE;
considerando che la composizione dell'ECU può essere modificata ulteriormente nell'ambito del sistema monetario;
previo parere conforme unanime del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 3289/75/CECA è modificata come segue: 1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:
«L'unità di conto da utilizzare nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è l'«ECU», composta della somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri: >PIC FILE= "T0018827">
Qualsiasi modifica della composizione dell'ECU, decisa dal Consiglio in applicazione dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, è automaticamente applicabile alla presente disposizione».
2. All'articolo 2, l'espressione «unità di conto» è sostituita dal termine «ECU» All'articolo 3, primo comma, all'articolo 4, primo e secondo comma, e all'articolo 7, ultimo comma, il termine «UCE» è sostituito dal termine «ECU».
3. All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:
«La definizione dell'unità di conto europea (UCE) esistente prima dell'entrata in vigore della presente decisione resta applicabile ai diritti e agli obblighi nati tra il 1º gennaio 1976 e il 31 dicembre 1980, determinati in unità di conto europee, ad eccezione di quelli derivanti da operazioni di regolarizzazione».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 1981.
La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1980.
Per la Commissione
François-Xavier ORTOLI
Vicepresidente
(1) GU n. L 327 del 19.12.1975, pag. 4. (2) GU n. L 379 del 30.12.1978, pag. 1.
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