Avis juridique important
81/973/CEE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 1981, che autorizza l'Italia ad adottare provvisoriamente disposizioni complementari per premunirsi contro l'introduzione di Erwinia amylovora (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 10/12/1981 pag. 0058
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COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1981
che autorizza l ' Italia ad adottare provvisoriamente disposizioni complementari per premunirsi contro l ' introduzione di Erwinia amylovora
( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede )
( 81/973/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 2 ,
vista la comunicazione dell ' Italia dell ' 11 settembre 1981 ,
considerando che , a norma della direttiva 77/93/CEE , i vegetali o i prodotti vegetali possono essere introdotti in uno Stato membro soltanto se sono esenti da Erwinia amylovora ; che , per taluni vegetali , gli Stati membri speditori devono adottare apposite misure onde accertare che non siano contaminati da tale organismo nocivo ;
considerando tuttavia che , se uno Stato membro ritiene che vi sia un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio , può adottare provvisoriamente le necessarie disposizioni complementari per premunirsi contro tale richio ;
considerando che l ' Italia ha comunicato che in data 3 settembre 1981 è stato approvato un decreto del ministero per l ' agricoltura e le foreste che vieta , con effetto dal 1° ottobre 1981 , l ' introduzione in Italia di vegetali , fatti salvi i frutti e i semi , dei generi Cotoneaster , Crataegus , Cydonia , Malus , Pyracantha , Pyrus , Sorbus e Stransvaesia , originari dei Paesi Bassi ;
considerando che l ' Italia ha giustificato tale misura sostenendo che la presenza di Erwinia amylovora è stata costatata su un campione di 100 gemme prelevato ufficialmente il 13 novembre 1980 da una partita di piantoni di meli « Jonagold M . IX » proveniente dai Paesi Bassi ;
considerando che non vi è alcun elemento che consenta di mettere in dubbio la summenzionata scoperta di Erwinia amylovora ; che altri 37 campioni prelevati contemporaneamente da materiale introdotto in provenienza dai Paesi Bassi e l ' insieme dei campioni prelevati da materiale proveniente da altri Stati membri sono risultati esenti dal batterio in causa ; che , inoltre , esami specifici dei vegetali ottenuti dal materiale dal quale era stato prelevato il campione incriminato non hanno permesso di constatare una contaminazione ad opera dello stesso batterio ;
considerando che , nel periodo trascorso dal momento della comunicazione dell ' Italia , non è stato possibile stabilire le cause della presenza constatata di Erwinia amylovora o l ' ampiezza esatta del rischio risultante da tale caso ;
considerando che , nell ' attesa dei risultati degli accertamenti in corso e fatte salve le informazioni che devono essere raccolte ai fini di una revisione delle disposizioni comunitarie relative all ' Erwinia amylovora , occorre adottare provvisoriamente misure che tengano conto tanto dell ' interesse legittimo dell ' Italia a proteggersi contro l ' introduzione del batterio quanto del principio della libera commercializzazione ;
considerando che la scoperta di Erwinia amylovora nel campione incriminato tende a dimostrare che le garanzie offerte dalle disposizioni comunitarie non hanno avuto , nel caso di specie , gli effetti previsti ; che non è escluso che una tale situazione si riproduca con effetti che non possano più essere controllati ; che l ' organismo nocivo in causa non può essere reperito sui prodotti con semplici esami visuali ;
considerando che , su tali basi , la presenza costatata di Erwinia amylovora può , in linea generale , essere considerata come un caso di rischio imminente ; che è pertanto giustificato che a questo punto l ' Italia esiga garanzie complementari a quelle fornite dalle disposizioni comunitarie ;
considerando tuttavia che un divieto assoluto di introduzione di determinati materiali sembra eccessivo , quando lo Stato membro speditore possa fornire le necessarie garanzie complementari ;
considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' Italia ad esigere , per un periodo determinato , dal Regno dei Paesi Bassi un certo numero di garanzie tecniche non contemplate dalle attuali disposizioni comunitarie , tenuto conto dell ' assenza del batterio in Italia , e prevedere appropriate misure di controllo sul territorio italiano , ponendo fine nel contempo al divieto assoluto di importazione ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . L ' Italia è autorizzata , per un periodo che scade il 15 aprile 1982 , ad esigere che ai fini della loro introduzione nella Repubblica italiana , i vegetali , salvo i frutti e i semi , dei generi Cotoneaster , Crateagus , Cydonia , Malus , Pyracantha , Pyrus , Sorbus e Stransvaesia , originari dei Paesi Bassi , rispondano alle condizioni seguenti , oltre a quelle già fissate nella direttiva 77/93/CEE :
a ) i vegetali sono originari di vivai riconosciuti conformi ai requisiti comunitari da esperti all ' uopo designati dalla Commissione ;
b ) prima della spedizione e per tutta la durata dell ' autorizzazione , campioni vegetali vengono prelevati ufficialmente su ogni partita destinata all ' Italia . Ogni campione deve comprendere 200 gemme , in ragione di due per pianta ; un prelievo viene effettuato ufficialmente , per partita destinata all ' Italia , nei vivai destinati a costituire la partita ;
c ) i vegetali da cui sono prelevate le gemme vengono contrassegnati con colore rosso ;
d ) i campioni prelevati vengono sottoposti , in uno o più laboratori ufficiali designati dal servizio ufficialmente per la protezione dei vegetali dei Paesi Bassi , ad esami intesi ad accertare l ' eventuale presenza di Erwinia amylovora . Gli esami vengono effettuati secondo metodi appropriati , comprendenti :
- una prova sierologica ( agglutinamento o immunofluorescenza ) ,
- in caso positivo , isolamento in colture pure in ambiente nutritivo ed identificazione mediante la morfologia delle colonie ,
- in caso di dubbio , una prova di patogenesi sul tabacco o su altri indicatori appropriati .
e ) il certificato fitosanitario richiesto deve indicare il vivaio o vivai che hanno fornito il materiale costituente la partita , nonchù la data del prelievo del campione di cui alla lettera b ) e la data della determinazione dei risultati di cui alla lettera d ) .
Inoltre , il certificato fitosanitario viene compilato soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di Erwinia amylovora è stata scoperta in occasione degli esami di cui alla precedente lettera d ) ;
f ) i vegetali introdotti in virtù della presente decisione sono controllati per due anni dal servizio ufficiale per la protezione dei vegetali in Italia . I risultati dei controlli sono comunicati alla Commissione .
2 . L ' Italia abroga le disposizioni adottate , con decreto 3 settembre 1981 del ministero dell ' agricoltura e delle foreste , con effetto dal ventesimo giorno successivo a quello della notifica della presente decisione .
Articolo 2
Prima della scadenza fissata all ' articolo 1 , paragrafo 1 , viene deciso , alla luce degli accertamenti e delle informazioni di cui al settimo considerando della presente decisione , nonchù delle esperienze acquisite nell ' applicazione della medesima , se occorra prorogare la presente decisione o apportarvi altre modifiche .
Articolo 3
L ' Italia comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate per conformarsi alla presente decisione .
Articolo 4
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 9 novembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 20 .
( 2 ) GU n . L 14 del 16 . 1 . 1981 , pag . 23 .
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