Avis juridique important
81/984/CEE: Decisione della Commissione, del 23 novembre 1981, concernente un aiuto che il governo belga prospetta di concedere a favore di determinati investimenti previsti in una raffineria di Anversa (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 16/12/1981 pag. 0024 - 0026
++++
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1981
concernente un aiuto che il governo belga prospetta di concedere a favore di determinati investimenti previsti in una raffineria di Anversa
( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede )
( 81/984/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 93 , paragrafo 2 , primo comma ,
dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi del citato articolo 93 ,
I
considerando che la legge belga 17 luglio 1959 e il relativo decreto reale d ' applicazione 17 agosto 1959 ( 1 ) hanno istituito aiuti generali all ' economia belga , consistenti in particolare in abbuoni del tasso d ' interesse sui prestiti contratti per effettuare gli investimenti , in garanzie statali , a copertura dei prestiti bancari , a tasso di interesse agevolato , contratti dalle imprese , e nella esenzione quinquennale dall ' imposta fondiaria ;
considerando che , dopo aver esaminato la legge belga secondo la procedura di cui all ' articolo 93 , paragrafi 1 e 2 , del trattato CEE , la Commissione aveva rilevato che , poichù in tale legge non erano fissati obiettivi industriali o regionali e gli aiuti potevano essere erogati per investimenti da effettuarsi da qualsiasi impresa in qualsivoglia regione o industria , le misure previste costituivano un regime generale di aiuti , che come tale non poteva beneficiare di una deroga ai sensi dell ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera a ) o c ) ; che , mancando di tale specificazione la Commissione non era in grado di valutare gli effetti del regime suddetto negli scambi tra Stati membri o sulla concorrenza , nù quindi di accertarne la compatibilità con il mercato comune ;
considerando che , per quanto tali regimi di aiuti generali è politica consolidata delle Commissione accettarli purchù ricorra una delle due condizioni , cioè , che lo Stato membro le notifichi un piano regionale o settoriale di applicazione oppure , qualora ciò sia impossibile , i più importanti casi individuali di applicazione ;
Belgio di comunciarle , preventivamente ed in tempo utile , i più importanti casi individuali di applicazione della legge 17 luglio 1959 , che istituisce misure destinate a favorire l ' espansione economica e la creazione di nuove industrie , in modo da poter decidere sulla compatibilità di tali misure con il mercato comune ;
II
considerando che , nel quadro di tale procedura , il governo belga ha informato la Commissione , il 23 febbraio 1981 , della propria intenzione di applicare gli aiuti previsti dalla suddetta legge a favore di investimenti da realizzare in una raffineria ad Anversa ;
considerando che tali investimenti ammonterebbero a 6,67 miliardi di FB , che sono destinati essenzialmente alla creazione di un impianto di scissione catalitica e che la loro erogazione , senza incidere sulla capacità globale della raffineria , dovrà permettere le conversione delle frazioni pesanti in prodotti raffinati leggeri ( benzine , nafte o distillati ) ;
considerando che l ' aiuto pubblico , concesso sotto forma di abbuoni di interesse e di vantaggi fiscali , equivale al 6 % circa dell ' importo dei suddetti investimenti :
considerando che la suddetta raffineria smercia la propria produzione in Belgio , nonchù , per oltre il 50 % , sul mercato di altri Stati membri ;
III
considerando che la situazione del settore della raffinazione resta preoccupante nella Comunità ; che nelle sue comunciazioni al Consiglio del 17 marzo 1977 la Commissione ha sottolineato che tale settore deve far fronte alla duplice difficoltà rappresentata dalla notevole eccedenza delle capacità di raffinazione e dal mancato adeguamento delle proprie strutture all ' evoluzione di quelle della domanda ;
considerando per quanto riguarda quest ' ultimo aspetto , che il rialzo dei prezzi del petrolio greggio e le misure adottate per lo sviluppo di altre fonti di energia hanno avuto e continueranno ad avere l ' effetto di ridurre sensibilmente la domanda di prodotti raffinati pesanti e di rendere contemporaneamente necessaria la loro conversione in prodotti raffinati leggeri , la cui domanda continua ad aumentare ;
considerando tuttavia che le differenze di prezzo di cui beneficiano questi prodotti leggeri ( o i prodotti greggi che consentono di ottenere quantitativi maggiori di questi prodotti ) rispetto ai prodotti raffinati pesanti ( o ai greggi pesanti ) costituiscono un incentivo sufficiente e forniscono all ' impresa i mezzi finanziari indispensabili per la costruzione di tali unità di conversione ; che di conseguenza gli aiuti a favore della loro costruzione possono giustificarsi soltanto quando la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie li rendono effettivamente necessari , nonchù nei casi in cui tali aiuti non ostacolino la realizzazione dell ' obiettivo della riduzione di capacità , consentendo indirettamente il mentenimento nella Comunità di capacità eccedentarie di raffinazione ;
considerando che i fatturati registrati dalla raffineria in questione e gli utili conseguiti non inducono a ritenere che l ' aiuto sia assolutamente necessario per la realizzazione dell ' investimento e che le stesse autorità belghe nelle osservazioni presentate nel quadro della procedura dell ' articolo 93 , paragrafo 2 , del trattato CEE hanno riconoscuito che , anche in caso di rifiuto dell ' aiuto richiesto , l ' unità di cracking verrebbe comunque realizzata , quanto meno in parte ;
considerando che le autorità belghe hanno sostenuto , sempre nelle loro osservazioni , che la realizzazione dell ' investimento in questione non solo preserverà 336 posti di lavoro , ma determinerà anche l ' assunzione di varie centinaia di lavoratori nella zona limitrofa di Turnhout , che può beneficiare di aiuti regionali e che registra un tasso di disoccupazione particolarmente elevato ; che tuttavia questi effetti indotti appaiono troppo incerti e che non è possibile misurare sin d ' ora le ripercussioni che la concessione dell ' aiuto avrà sulla situazione occupazionale nella zona di Turnhout ;
IV
considerando che , di conseguenza , l ' aiuto progettato dal governo belga è atto a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri e minaccia di falsare la concorrenza , ai sensi dell ' articolo 92 , paragrafo 1 , del trattato CEE , favorendo l ' impresa di cui trattasi o la produzione delle relative merci ;
considerando che la summenzionata disposizione del trattato prevede che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in essa enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità , previste dall ' articolo 92 , paragrafo 3 , specificano obiettivi da perseguire nell ' interesse della Comunità e non nell ' interesse del singolo beneficiario ; che queste deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell ' analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti ; che , in particolare , tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che , in mancanza di essi , il gioco delle forze del mercato non permetterebbe di ottenere , di per sù , dalle imprese beneficiarie ch ' esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe ;
considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicassero una contropartita equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi e distorsione della concorrenza fra gli Stati membri , senza alcun giovamento per l ' interesse della Comunità , e a tollerare nel contempo ingiustificati vantaggi di alcuni Stati membri ;
considerando che , nell ' applicare i principi sopra formulati ai casi individuali di attuazione di aiuti generali , la Commissione deve accertare che esiste , da parte del singolo beneficiario , una contropartita consistente nel fatto che la concessione dell ' aiuto è necessaria per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall ' articolo 92 , paragrafo 3 ; che , quando non sia possibile fornire tale dismostrazione , e in particolare quando l ' investimento sovvenzionato fosse realizzato senza modifiche , è evidente che l ' aiuto non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe ma sarebbe destinato ad aumentare il potere finanziario dell ' impresa di cui trattasi ;
considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell ' impresa beneficiaria dell ' aiuto ;
considerando che il governo belga non è stato in grado di fornire e la Commissione di riscontrare alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l ' aiuto di cui trattasi possiede i requisiti necessari per l ' applicazione di una delle deroghe previste dall ' articolo 92 , paragrafo 3 , del trattato CEE ;
considerando inoltre che , sebbene il Belgio abbia attualmente un tasso di disoccupazione così alto che la Commissione ha concesso una deroga a favore di un programma di aiuti all ' occupazione per il motivo che l ' economia belga soffre di serie perturbazioni , ciò non significa che qualsiasi altro aiuto di qualsivoglia natura proposto dal governo belga possa automaticamente beneficiare di una delle deroghe di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , perchù ciascun aiuto notificato deve essere considerato nei suoi aspetti peculiari e particolari , alla luce dei criteri specifici stabiliti ;
considerando che , per quanto riguarda la deroga di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettere a ) e c ) , a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni , va rilevato che la zona di Anversa gode tuttora di una situazione socio-economica migliore di quella di altre regioni del Belgio ; che nei limiti in cui esiste anche ad Anversa il problema generale della disoccupazione , apposite misure in merito sono già previste nel regime generale sull ' incremento dell ' occupazione e pertanto non sussiste alcun motivo per concedere un ' ulteriore deroga per l ' aiuto in oggetto , sostenendo che esso promuoverà o faciliterà lo sviluppo della zona suddetta , il che non sostituisce inoltre l ' obiettivo specifico del presente aiuto ;
considerando che , per quanto concerne le deroghe di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera b ) , l ' investimento in oggetto non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un progetto di comune interesse europeo o destinato a porre rimedio ad un grave turbamento nell ' economia di uno Stato membro , ossia un progetto per cui sarebbe giustificata una deroga , ai sensi dell ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera b ) , all ' incompatibilità degli aiuti stabilita dall ' articolo 92 , paragrafo 1 ;
considerando che per quanto riguarda la deroga dell ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera c ) , del trattato CEE a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività semprechù non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse » , l ' aiuto in questione non sembra indispensabile per lo sviluppo del settore dell ' impresa mentre può invece alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all ' interesse comune ;
considerando infatti che , data la redditività degli investimenti in questione , il gioco delle forze del mercato potrebbe di per sù consentire la loro realizzazione e pertanto l ' adattamento delle strutture del settore e dell ' impresa interessata alle nuove tendenze della domanda ;
considerando inoltre che la situazione finanziaria dell ' impresa non appare fondamentalmente diversa da quella delle altre imprese comunitarie del settore che non beneficiano di aiuti specifici per la realizzazione delle unità di conversione attualmente indispensabili ;
considerando che anche nell ' ipotesi in cui , mancando aiuti di Stato , l ' impresa non potesse finanziare integralmente gli investimenti in questione e dovesse di conseguenza ridurre le proprie capacità di raffinazione , l ' aiuto non sarebbe comunque giustificato ; che infatti un aiuto atto a contribuire al mantenimento di tali capacità non può , nel contesto delle capacità eccedentarie esistenti sul piano comunitario , essere considerato conforme all ' interesse comune , in quanto può traslare su altri Stati membri , senza giustificazione , l ' onere delle inevitabili riduzioni ;
considerando che , tenuto conto di quanto precede , il progetto di aiuto del governo belga non presenta i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste all ' articolo 92 , paragrafo 3 , del trattato CEE ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Il Regno del Belgio non può dare esecuzione al proprio progetto , comunicato alla Commissione in data 23 febbraio 1981 , di concedere il beneficio di alcuni degli aiuti previsti dalla legge del 17 luglio 1959 « per favorire l ' espansione economica e la creazione di nuove industrie » a favore di determinati investimenti da realizzare in una raffineria di Anversa .
Articolo 2
Il Regno del Belgio informa la Commissione , nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione , delle disposizioni che adotta per conformarvisi .
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 23 novembre 1981 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
( 1 ) Monitore belga del 29 agosto 1959 .
( 2 ) GU n . L 177 dell ' 8 . 7 . 1975 , pag . 13 .
Top