Avis juridique important
81/1017/Euratom, CECA, CEE: Decisione della Commissione, del 18 novembre 1981, che proroga le decisioni relative alle domande di autorizzazioni presentate dal Regno del Belgio (80/31/CEE, Euratom, CECA), dal Regno di Danimarca (80/384/CEE, Euratom, CECA), dalla Repubblica italiana (80/513/CEE, Euratom, CECA), dal Regno Unito (80/774/CEE, Euratom, CECA), dalla Repubblica francese (80/821/CEE, Euratom, CECA) concernenti le risorse proprie provenienti dall'IVA (I testi in lingua inglese, danese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 23/12/1981 pag. 0033
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COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 1981
che proroga le decisioni relative alle domande di autorizzazioni presentate dal Regno del Belgio ( 80/31/CEE , Euratom , CECA ) , dal Regno di Danimarca ( 80/384/CEE , Euratom , CECA ) , della Repubblica italiana ( 80/513/CEE , Euratom , CECA ) , dal Regno Unito ( 80/744/CEE , Euratom , CECA ) , dalla Repubblica francese ( 80/821/CEE , Euratom , CECA ) concernenti le risorse proprie provenienti dall ' IVA
( I testi in lingua danese , francese , inglese , italiana ed olandese sono i soli facenti fede )
( 81/1017/Euratom , CECA , CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica ,
vista la decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom , del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 1 ) ;
visto il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2892/77 del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , per l ' applicazione alle risorse proprie provenienti dall ' imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 3 , primo comma , l ' articolo 11 , paragrafo 1 , secondo comma , e l ' articolo 13 , paragrafo 2 ;
vista la decisione 80/31/CEE , Euratom , CECA della Commissione , del 22 novembre 1979 , relative alle domande di autorizzazione presentate dal Regno del Belgio ai sensi dell ' articolo 13 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2892/77 concernente le risorse proprie derivanti dall ' IVA ( 3 ) ;
vista la decisione 80/834/CEE , Euratom , CECA della Commissione , del 17 marzo 1980 , relativa alle domande di autorizzazione presentate dal Regno di Danimarca ai sensi dell ' articolo 13 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2892/77 , concernente le risorse proprie derivanti dall ' IVA ( 4 ) ;
vista la decisione 80/513/CEE , Euratom , CECA della Commissione , del 2 maggio 1980 , relativa alle domande di autorizzazione presentate dalla Repubblica italiana ai sensi dell ' articolo 13 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2892/77 , concernente le risorse proprie derivanti dall ' IVA ( 5 ) ;
vista la decisione 80/774/CEE , Euratom , CECA della Commissione , del 18 luglio 1980 , relativa alle domande di autorizzazione presentate dal Regno Unito ai sensi dell ' articolo 13 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2892/77 , concernente le risorse proprie derivanti dall ' IVA ( 6 ) ;
vista la decisione 80/821/CEE , Euratom , CECA della Commissione , del 22 luglio 1980 relativa alle domande di autorizzazione presentate dalla Repubblica francese ai sensi dell ' articolo 13 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2892/77 , concernente le risorse proprie derivanti dall ' IVA ( 7 ) ;
viste le domande di proroga delle decisioni di autorizzazione presenta dal Regno del Belgio , dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica italiana , dal Regno Unito e dalla Repubblica francese ;
considerando che , per i primi anni di applicazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d ' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ( 8 ) , è opportuno accordare delle autorizzazione annuali ;
considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione concernente i pareri dei propri membri sulla presente decisione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Le seguenti decisioni sono prorogate per l ' esercizio 1980 :
- decisione 80/31/CEE , Euratom , CECA riguardante il Regno del Belgio ;
- decisione 80/384/CEE , Euratom , CECA riguardante il Regno di Danimarca ;
- decisione 80/513/CEE , Euratom , CECA riguardante la Repubblica italiana ;
- decisione 80/774/CEE , Euratom , CECA riguardante il Regno Unito ;
- decisione 80/821/CEE , Euratom , CECA riguardante la Repubblica francese .
Articolo 2
Il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica francese , la Repubblica italiana , il Regno Unito sono destinati della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 18 novembre 1981 .
Per la Commissione
Christopher TUGENDHAT
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 .
( 2 ) GU n . L 336 del 27 . 12 . 1977 , pag . 8 .
( 3 ) GU n . L 13 del 18 . 1 . 1980 , pag . 31 .
( 4 ) GU n . L 94 dell ' 11 . 4 . 1980 , pag . 42 .
( 5 ) GU n . L 126 del 21 . 5 . 1980 , pag . 17 .
( 6 ) GU n . L 222 del 23 . 8 . 1980 , pag . 11 .
( 7 ) GU n . L 239 del 12 . 9 . 1980 , pag . 20 .
( 8 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .
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