Avis juridique important
81/1025/CEE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1981, recante approvazione di un programma per la frutta e gli ortaggi conservati in un liquido di governo nel Land Bassa Sassonia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 23/12/1981 pag. 0043 - 0043
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1981
recante approvazione di un programma per la frutta e gli ortaggi conservati in un liquido di governo nel Land Bassa Sassonia , conformemente al regolamento ( CEE ) n . 355/77 del Consiglio
( Il testo il lingua tedesca è il solo facente fede )
( 81/1025/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 355/77 del Consiglio , del 15 febbraio 1988 , relativo ad un ' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ( 1 ) , in particolare l ' articolo 5 ,
considerando che , in data 22 settembre 1980 , il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato il programma per la frutta e gli ortaggi conservati in un liquido di governo nel Land Bassa Sassonia ed ha fornito dei dati complementari il 18 maggio 1981 ;
considerando che detto programma prevede nel settore delle conserve di ortaggi e di frutta , ivi comprese le conserve all ' agro :
- la creazione di impianti per la produzione di nuovi prodotti ,
- la conversione di impianti esistenti in modo da consentire l ' applicazione di tecniche particolarmente accurate nel lavorare il prodotto ,
- la creazione di impianti di surgelazione e magazzinaggio del prodotto greggio ,
- la creazione di impianti per l ' introduzione di nuove tecnologie ,
- investimenti per la ristrutturazione delle capacità produttive e della distribuzione ,
al fine di diversificare l ' offerta , migliorare la qualità , prolungare il periodo di attività , stabilizzare le superfici coltivate ad ortaggi e promuovere la collaborazione tra aziende per armonizzare la gamma dei loro prodotti ; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 355/77 ;
considerando che l ' approvazione del programma non influisce sulle decisioni che saranno adottate ai sensi dell ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 355/77 in fatto di finanziamento comunitario dei progetti ed in particolare per verificare se le nuove capacità di trasformazione previste nel settore di ortaggi surgelati troveranno effettivamente gli sbocchi previsti nel programma ;
considerando che il programma reca in numero sufficiente i dati prescritti all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 355/77 , dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all ' articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore in questione ; che il termine previsto per l ' esecuzione del programma non supera la durata di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) del predetto regolamento ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Il programma per la frutta e gli ortaggi conservati in un liquido di governo nel Land Bassa Sassonia , notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 22 settembre 1980 e completato il 18 maggio 1981 a norma del regolamento ( CEE ) n . 355/77 , è approvato .
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 4 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 51 del 23 . 2 . 1977 , pag . 1 .
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