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81/1071/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l' Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l' assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente
Gazzetta ufficiale n. L 392 del 31/12/1981 pag. 0003
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CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1981
relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l ' Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina ( UNRWA ) , per l ' assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente
( 81/1071/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando che la Comunità desidera proseguire il programma di aiuti ai profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente ;
considerando che la convenzione tra la Comunità economica europea e l ' Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina ( UNRWA ) , per l ' assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente ( 2 ) , approvata il 21 aprile 1980 è scaduta il 31 dicembre 1980 ;
considerando che occorre concludere con l ' UNRWA una nuova convenzione che preveda forniture in natura e contributi in denaro per un periodo di tre anni affinchù l ' aiuto della Comunità possa continuare ad essere erogato nel quadro di un ' azione continua e globale ;
considerando che l ' articolo 43 del trattato non ha previsto i poteri d ' azione a tal uopo richiesti ,
DECIDE :
Articolo 1
È approvata , a nome della Comunità , la convenzione tra la Comunità economica europea e l ' Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina ( UNRWA ) , per l ' assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente .
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione .
Articolo 2
Le questioni relative all ' applicazione della convenzione sono esaminate dalla Commissione con l ' UNRWA .
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione al fine di impegnare la Comunità .
Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
N . RIDLEY
( 1 ) Parere reso il 18 dicembre 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 2 ) GU n . L 108 del 26 . 4 . 1980 , pag . 56 .
CONVENZIONE
tra la Comunità economica europea e l ' Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina ( UNRWA ) , per l ' assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente
Articolo 1
Al fine di proseguire il programma di aiuti ai profughi della Palestina , la Comunità economica europea , in appresso denominata « Comunità » , conclude con l ' Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina , in appresso denominato « UNRWA » , la presente convenzione che prevede forniture in natura e contributi in denaro all ' UNRWA per un periodo di tre anni da utilizzarsi ne quadro del programma « razioni di base » e del programma alimentare integrativo .
Articolo 2
Programma « razioni di base »
1 . Per ciascun anno per cui è conclusa la presente convenzione la Comunità fornisce all ' UNRWA un determinato quantitativo di farina di frumento , di latte scremato in polvere con l ' aggiunta di vitamine , di butteroil e di zucchero bianco , da utilizzarsi nel quadro del programma « razioni di base » . I quantitativi da fornire a titolo del periodo iniziale della presente convenzione sono indicati nel paragrafo 1 dell ' allegato , che forma parte integrante della presente convenzione .
2 . La Comunità si incarica del trasporto dei prodotti fino ai porti di sbarco . Le relative modalità di esecuzione sono concordate tra le due parti .
3 . A titolo di contributo alle spese di trasporto interno e di distribuzione nel periodo di applicazione della presente convenzione la Comunità versa all ' UNRWA un determinato importo per tonnellata di ciascun prodotto effettivamente ricevuto dall ' UNRWA . L ' importo da versare a questo titolo nel periodo iniziale della presente convenzione è indicato nel paragrafo 2 dell ' allegato .
4 . L ' UNRWA distribuisce i prodotti sotto forma di razioni ai profughi della Palestina , beneficiari del programma « razioni di base » , gratuitamente e per il loro consumo esclusivo .
5 . L ' UNRWA trasmette alla Comunità ogni anno anteriormente al 1° marzo una relazione sul programma « razioni di base » , in particolare sull ' uso dei prodotti e dei contributi in denaro erogati a norma della presente convenzione .
Articolo 3
Programma alimentare integrativo
1 . Per ciascuno dei tre anni per i quali è conclusa la presente convenzione la Comunità fornisce all ' UNRWA un determinato quantitativo di farina di frumento , di riso lavorato , di latte scremato in polvere con l ' aggiunta di vitamine , di butteroil e di zucchero bianco , da utilizzarsi nel quadro del programma alimentare integrativo . I quantitativi da fornire a titolo del periodo iniziale della presente convenzione sono indicati nel paragrafo 1 dell ' allegato .
2 . La Comunità si incarica del trasporto dei prodotti fino ai porti di sbarco . Le relative modalità di esecuzione sono concordate tra le due parti .
3 . a ) A titolo di contributo alle spese di funzionamento del programma alimentare integrativo , la Comunità versa all ' UNRWA , per ciascun anno della presente convenzione , un determinato importo in denaro . L 'importo in denaro da versare nel periodo iniziale della presente convenzione è indicato nel paragrafo 2 dell ' allegato .
b ) Parte di tale importo è impiegata per l ' acquisto sul mercato comunitario di prodotti da utilizzarsi nel quadro del programma alimentare integrativo , e , in particolare , di una determinata quantità di corned beef e di concentrato di pomodoro per ciascun anno della presente convenzione . I quantitativi di corned beef e di concentrato di pomodoro da acquistare nel periodo iniziale della presente convenzione sono indicati nel paragrafo 3 dell ' allegato .
4 . L ' UNRWA distribuisce i prodotti gratuitamente , sotto forma di cibi o di bevande pronte , ai profughi palestinesi beneficiari del programma alimentare integrativo . Il latte scremato in polvere può essere anche distribuito sotto forma di polvere nei dispensari .
5 . Qualsiasi prodotto fornito in eccedenza rispetto al fabbisogno à utilizzato esclusivamente nel quadro di altri programmi dell ' UNRWA . Qualsiasi contributo in denaro che sia versato in eccedenza rispetto al fabbisogno è devoluto al bilancio generale dell ' UNRWA , previo accordo della Commissione delle Comunità europee . In tal caso la Comunità può ridurre i contributi in natura o in denaro per l ' anno successivo .
6 . L ' UNRWA trasmette alla Comunità due volte all ' anno , anteriormente al 1° settembre , una relazione sul programma alimentare integrativo . Tale relazione riguarda :
- il funzionamento del programma , e in particolare il numero , la categoria e l ' ubicazione dei beneficiari e dei servizi prestati ;
- il costo del programma , e in particolare le spese di personale , di acquisto dei prodotti alimentari e di altro materiale ;
- l ' impiego dei contributi in natura e in denaro della Comunità .
Articolo 4
Gestione dei prodotti
L ' UNRWA si incarica del trasporto e della distribuzione dei prodotti una volta avvenuta la consegna . Essa ha cura dei prodotti stessi e li assicura , nella misura del possibile , contro la perdita e il deterioramento . In caso di perdita o di deterioramento , o coperti o meno dall ' assicurazione , l ' UNRWA sostituisce i prodotti al fine di ricostituire il contributo della Comunità , salvo nei casi di sommosse , di tumulti popolari o di conflitti armati ovvero nel caso di rischi contro i quali non si sarebbe potuto sottoscrivere , a condizioni ragionevoli , alcuna assicurazione .
Articolo 5
Informazione
L ' UNRWA prende i provvedimenti del caso per informare i profughi palestinesi e le autorità dei paesi ospitanti in merito all ' aiuto ricevuto dalla Comunità e dai suoi Stati membri .
Articolo 6
L ' UNRWA presta ogni assistenza alle persone eventualmente designate dalla Comunità allo scopo di osservare il ricevimento , il magazzinaggio e la distribuzione dell ' aiuto della Comunità da parte dell ' UNRWA . L ' UNRWA fornisce anche ogni informazione supplementare ragionevolmente richiesta dalle predette persone .
Articolo 7
A richiesta di una delle parti qualunque problema relativo alla presente convenzione è risolto mediante consultazioni tra le due parti .
Articolo 8
Durata della convenzione
La presente convenzione è conclusa per un periodo di tre anni civili ( 1981 , 1982 e 1983 ) . È previsto tuttavia un periodo iniziale dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 . Essa può essere rinnovata con o senza emendamenti , di comune accordo tra le due parti , fino al 31 dicembre 1983 . Qualora non venga presa una decisione in tal senso entro il 31 dicembre 1982 , l ' applicazione della convenzione è sospesa fino all ' adozione della decisione .
Articolo 9
La presente convenzione è redatta in duplice esemplare , in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede .
ALLEGATO
PERIODO INIZIALE DELLA CONVENZIONE
( 1° gennaio - 31 dicembre 1981 )
1 . Forniture in natura
- Programma « razioni di base »
- 27 593 tonnellate di farina di frumento ( pari a 36 700 tonnellate di cereali greggi )
- 732 tonnellate di latte scremato in polvere con l ' aggiunta di vitamine
- 3 735 tonnellate di butteroil
- 6 000 tonnellate di zucchero bianco
- Programma alimentare integrativo
- 2 150 tonnellate di farina di frumento ( pari a 2 860 tonnellate di cereali greggi )
- 152 tonnellate di riso lavorato ( pari a 440 tonnellate di cereali greggi )
- 900 tonnellate di latte scremato in polvere con l ' aggiunta di vitamine
- 165 tonnellate di butteroil
- 86 tonnellate di zucchero bianco
2 . Contributi in denaro
- Programma « razioni di base »
- Importo versato per tonnellata di prodotto effettivamente ricevuta : 35 $ USA
- Programma alimentare integrativo
- Contributo in denaro ai costi di funzionamento del programma alimentare integrativo equivalente a 3 000 000 di ECU in $ USA
3 . Prodotti alimentari che debbono essere acquistati sul mercato comunitario :
- corned beef * 315,480 tonnellate *
- concentrato di pomodoro * 20,880 tonnellate
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