Avis juridique important
Direttiva 81/962/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981, recante terza modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 09/12/1981 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0219
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0080
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 1981
recante terza modifica della direttiva 70/357 CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possano essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana
( 81/962 CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che l ' articolo 2 della direttiva 70/357/CEE ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/143/CEE ( 5 ) , dispone che gli Stati membri possano mantenere in vigore , fino al 31 dicembre 1980 , le legislazioni nazionali che autorizzano l ' impiego dell ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico nei prodotti alimentari e dell ' etossichina per il trattamento delle mele e delle pere ;
considerando che l ' etilendiamminotetraacetato calcio-disodico non può essere ammesso sul piano comunitario allo stato delle conoscenze in merito all ' uso di questa sostanza ;
considerando tuttavia che questa sostanza può essere autorizza temporaneamente a livello nazionale dagli Stati membri ;
considerando che allo stato attuale non è possibile adottare una decisione definitiva circa l ' opportunità di ammettere l ' uso della etossichina per il trattamento delle mele e delle pere sul piano comunitario , ma che , ad ogni buon conto , questo trattamento non va considerato come avente un ' azione antiossidante e che di conseguenza l ' etossichina non rientra nella direttiva 70/357/CEE ;
considerando che la sostanza E 303 non più usata nei prodotti alimentari ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 70/357/CEE è modificata come segue :
1 . il testo dell ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 2
1 . In deroga all ' articolo 1 gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio l ' impegio , fino al 31 dicembre , dell ' etilendiamminotetraacetato calcio-disodico nei prodotti alimentari .
2 . Anteriormente a tale data la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e propone al Consiglio le modifiche necessarie . » ;
2 . nella parte 1 dell ' allegato è soppressa la sostanza «E 303 acido diacetil 5,6 - L - ascorbico ( diacetato di ascorbile ) » .
Articolo 2
L ' articolo 1 punto 1 , prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 1981 .
Articolo 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi 1° dicembre 1982 e ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 24 novembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
N . RIDLEY
( 1 ) GU n . C 208 del 13 . 8 . 1980 , pag . 5 .
( 2 ) GU n . c 327 del 15 . 12 . 1980 , pag . 8 .
( 3 ) GU n . C 348 del 31 . 12 . 1980 , pag . 4 .
( 4 ) GU n . L 157 del 18 . 7 . 1970 , pag . 31 .
( 5 ) GU n . L 44 del 5 . 2 . 1978 , pag . 18 .
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