Avis juridique important
Direttiva 81/1016/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che proroga il periodo di validità delle deroghe concernenti le garanzie relative alla brucellosi negli scambi di taluni animali della specie bovina, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera C, della direttiva 64/432/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 23/12/1981 pag. 0032 - 0032
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1981
che proroga il periodo di validità delle deroghe concernenti le garanzie relative alla brucellosi negli scambi di taluni animali della specie bovina , conformenente all ' articolo 7 , paragrafo 1 lettera c , della direttiva 64/432/CEE
( 81/1016/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera c ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la direttiva 64/432/CEE ha adottato garanzie sani per gli scambi intracomunitari per quanto riguarda la brucellosi deg animali della specie bovina ; che tuttavia , allo scopo di facilitare tali scambi , tenendo conto al tempo stesso della situazione che caratterizza attualmente taluni paesi della Comunità in materia di brucellosi , l ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera C della suddetta direttiva ha dato agli Stati membri la possibilità d accordare deroghe specifiche per gli scambi di animali della specie bovina destinati alla produzione di carne d ' età inferiore a trenta mesi ;
considerando che la Comunità applica attualmente con pieno successo un programma di eradicazione accelarata della brucellosi ;
considerando che in alcuni Stati membri , peraltro , la brucellosi non è ancora stata definitivamente debellata , ma che questo obiettivo verrà probablimente raggiunto entro o prossimi due anni ;
considerando che occore perciò prorogare al 31 dicembre 1983 la data sino alla quale può essere concessa la deroga di cui all ' articolo 7 paragrafo 1 , lettera C ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Il periodo di validatà della deroga di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera C della direttiva 64/432/CEE , è prorogato fino al 31 dicembre 1983 .
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamenti e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1982 .
Essi ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . WALKER
( 1 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .
( 2 ) GU n . L 186 dell ' 8 . 7 . 1981 , pag . 20 .
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