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Regolamento (CEE) n. 3486/81 della Commissione, del 4 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo "Virginia", delle sottovoci 24.01 ex A e ex B della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3321/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 08/12/1981 pag. 0017
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3486/81 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1981
che rispristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi grezzi o non lavorati , diversi dal tipo « Virginia » , delle sottovoci 24.01 ex A e ex B della tariffa doganale comune , originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3321/80 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3321/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l ' anno 1981 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 2 ,
considerando che in virtù dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per i tabacchi in questione , entro il limite di un massimale comunitario di 2 550 tonnellate ; che , ai sensi dell ' articolo 4 di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all ' importazione dei tabacchi in causa originari di tutti i paesi e territori beneficiari , non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ;
considerando che , alla data del 25 novembre 1981 , le importazioni nella Comunità di detti tabacchi originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che , tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) N . 3321/80 che prevedono il rispetto di un massimale , occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
A partire dall ' 11 dicembre 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3321/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
24.01 ex A * Tabacchi grezzi o non lavorati , diversi dal tipo « Virginia » *
ex B * *
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 4 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 82 .
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