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Regolamento (CEE) n. 3494/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1700/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l' arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1981/1982)
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 09/12/1981 pag. 0002
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3494/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1700/81 recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum , l ' arack ed il tafia , della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , originari degli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico ( ACP ) ( 1981/1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , con il regolamento ( CEE ) n . 1700/81 ( 1 ) , il Consiglio ha aperto un contingente tariffario comunitario per l ' importazione nella Comunità a nove di rum , di arack e di tafia , originari degli Stati ACP ; che il regolamento ( CEE ) n . 439/81 ( 2 ) prevede che la Repubblica ellenica è tenuta ad applicare tale provvedimento tariffario ; che è pertanto opportuno modificare il regolamento ( CEE ) n . 1700/81 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento ( CEE ) n . 1700/81 del Consiglio è modificato come segue :
1 . all ' articolo 1 :
- sono soppresse le parole « a nove » ;
- l ' importo di « 189 029 » è sostituito dall ' importo di « 189 078 » ;
2 . all ' articolo 2 , paragrafo 1 , l ' importo di « 70 204 » è sostituito dall ' importo di « 70 253 » ;
3 . all ' articolo 2 , paragrafo 2 , nella colonna delle quote si inserisce dopo l ' indicazione relativa alla Germania : « Grecia ... 49 » ;
4 . all ' articolo 2 , paragrafo 2 , è aggiunto il comma seguente :
« Entro i limiti della sua quota , la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell ' atto di adesione del 1979 e del regolamento ( CEE ) n . 439/81 ( 2 ) . »
È aggiunta la seguente nota a piè di pagina :
« ( 2 ) GU n . L 53 del 27 . 2 . 1981 , pag . 19 . » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 172 del 30 . 6 . 1981 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 53 del 27 . 2 . 1981 , pag . 19 .
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