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Regolamento (CEE) n. 3496/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 09/12/1981 pag. 0005 - 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0211
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3496/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 , che stabilisce , per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato , le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1946/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 5 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' articolo 16 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 prevede la concessione delle restituzioni all ' esportazione per i cereali utilizzati nella fabbricazione di talune bevande alcoliche ;
considerando che talune bevande alcoliche , come certi liquori della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune , sono ottenute a partire da un ' altra bevanda alcolica per la quale è prevista una restituzione all ' esportazione per i cereali utilizzati nella loro fabbricazione ; che deve essere fissato un coefficiente per l ' elemento « cereali » utilizzato nelle summenzionate bevande alcoliche ; che è pertanto necessario modificare il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2803/81 ( 4 ) ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 è sostituito dal seguente testo :
« b ) se è utilizzato un prodotto compreso nell ' allegato II del trattato :
- ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base ,
- o assimilato a un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base ,
- o ottenuto dalla trasformazione di un prodotto assimilato a un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base ,
tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata , ridotta a una quantità di prodotto di base applicando , secondo i casi , le regole particolari di calcolo , i rapporti di equivalenza o i coefficienti fissati per la determinazione dei prelievi applicabili all ' importazione dei prodotti considerati .
Tuttavia , per quanto riguarda l ' alcole di cereali contenuto nelle bevande alcoliche della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune , tale quantità è di 3,4 kg di orzo per % vol d ' alcole proveniente da cereali , per hl delle bevanda alcolica esportata ;
c ) se è utilizzato :
- un prodotto non compreso nell ' allegato II del trattato , ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui alla lettera a ) o b ) ,
- o un prodotto ottenuto dalla miscela e/o dalla trasformazione di vari prodotti di cui alla lettera a ) o b ) , e/o di prodotti di cui al precedente trattino ,
tale quantità , da determinarsi in base alla quantità di detto prodotto effettivamente utilizzato nella fabbricazione della merce esportata , è uguale , per ciascuno dei prodotti di base considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 , alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell ' articolo 8 , paragrafo 1 . Per il calcolo di detta quantità sono applicabili , se del caso , i tassi di conversione di cui alla lettera a ) , nonchù le regole particolari di calcolo , i rapporti di equivalenza o i coefficienti di cui alla lettera b ) .
Tuttavia , per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali contenute nelle bevande alcoliche della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune , tale quantità è di 3,4 kg di orzo per % vol d ' alcole proveniente da cereali , per hl della bevanda alcolica esportata » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 .
( 3 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 27 .
( 4 ) GU n . L 275 del 29 . 9 . 1981 , pag . 31 .
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