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Regolamento (CEE) n. 3515/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 10/12/1981 pag. 0007
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3515/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ( 1 ) è stato firmato in data 25 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ;
considerando che è opportuno approvate l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisia riguardante l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina , riguardante l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia , è approvato a nome della Comunità .
Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine di impegnare la Comunità .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 265 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .
ACCORDO
sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie du frutta in conserva originarie della Tunisia
Signor ... ,
ai fini dell ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , prevista all ' articolo 19 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisia , ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a ) ex 9 e 20.06 B II b ) ex 9 della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia , ho l ' onore di comunicarle che il governo tunisino s ' impegna a prendere tutti e provvedimenti necessari affinchù , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982 , le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellatte .
Il governo tunisino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dall ' « Office de commerce de Tunisie » ( Ente tunisino per il commercio ) .
Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra l ' Ente tunisino per il commercio e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .
Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo della Comunità su quanto sopra .
Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia alta considerazione .
Per il governo tunisino
Signor ... ,
ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , il cui testo figura in appresso :
« Ai fini dell ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , prevista all ' articolo 19 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina , ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a ) ex 9 e 20.06 B II b ) ex 9 della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia , ho l ' onore di comunicarLe che il governo tunisino s ' impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982 , le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate .
Il governo tunisino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dall ' « Office de commerce de Tunisie » ( Ente tunisino per il commercio ) .
Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra l ' Ente tunisino per il commercio e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .
Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo della Comunità su quanto sopra » .
Posso confermarLe l ' accordo della Comunità su quanto precede e , di conseguenza , l ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982 , ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia indicati nella Sua lettera .
Voglia gradire , Signor ... i sensi della mia alta considerazione .
A nome del Consiglio delle Comunità europee
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