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Regolamento (CEE) n. 3526/81 della Commissione, dell' 8 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo stirene, della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune, originario dell' Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 10/12/1981 pag. 0036
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3526/81 DELLA COMMISSIONE
dell ' 8 dicembre 1981
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo stirene , della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune , originario dell ' Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo ( 1 ) , particolare l ' articolo 12 ,
visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) ,
considerando che , si ai sensi dell ' articolo 1 del suddetto regolamento , i prodotti dell ' allegato B , originari di ciascuna dei paesi e territori elencati nell ' allegato C , beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell ' articolo 12 ;
considerando che , ai sensi di detto articolo 12 , se l ' aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti , originari di uno o più paesi beneficiari , provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità , la Commissione può procedere di propria iniziativa , o su richiesta di uno Stato membro , al ripristino dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ;
considerando che per lo stirene della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune , secondo i calcoli effettuati in conformità delle disposizioni dell ' articolo 12 , la base riferimento è fissata a 1 127 000 ECU ; che , in 3 dicembre 1981 , le importazioni di tali prodotti nella Comunità , originari dell ' Argentina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una regione della Comunità ; che la Francia ha richiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che , alla scadenza del termine di 10 giorni previsto dal paragrafo 2 dell ' articolo 12 , tale Stato membro ha confermato la propria richiesta ; che è necessario pertanto ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell ' Argentina ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
A decorrere dal 13 dicembre 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata per l ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari dell ' Argentina :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci
29.01 D II * Stirene *
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , l ' 8 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 .
( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .
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