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Regolamento (CEE) n. 3535/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 15/12/1981 pag. 0001 - 0004
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3535/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche , della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale , comune , originari di Cipro ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' articolo 1 del protocollo relativo al regime da applicare nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro il 24 novembre 1980 , che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ( 1 ) , completato dal protocollo all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro , a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ( 2 ) , in appresso denominato « protocollo di adeguamento » , prevede che le disposizioni del protocollo complementare all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ( 3 ) sono applicabili nel 1981 e che , dall ' inizio del 1981 , le parti avvieranno negoziati per definire il regime degli scambi da attuare nel 1982 e nel 1983 ;
considerando che , in attesa della definizione di detto regime , occore prorogare provvisoriamente , per il 1982 , il regime degli scambi applicabile nel 1981 ;
considerando che il protocollo complementare suddetto prevede l ' apertura di un contingente tariffario comunitario annuale di 10 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche , presentati in recipienti due litri o meno , originari di Cipro , della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , a dazi doganale comune, a dazi doganali pari al 25 % dei dazi della tariffa doganale comune ; che occorre aprire il contingente tariffario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 ;
considerando che i vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento ; che , affinchù essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere rispettato l ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 ( 5 ) ;
considerando che occorre garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente , nonchù l ' applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile l ' effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo , e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando tuttavia che non disponibili - nù a livello comunitario nù a livello nazionale - dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione ; che , su tale base , è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingentale in quote iniziali , ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri ;
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , è opportuno dividere il contingente in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno suoi membri .
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 , i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sottoindicati , originari di Cipro , sono sospesi ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario totale di 10 000 ettolitri .
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * *
* C . altri * *
* I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti contenenti : * *
* ex a ) 2 litri o meno : * *
* - Vini di uve fresche * 3,6 ECU/hl *
* II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *
* ex a ) 2 litri o meno : * *
* - Vini di uve fresche diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol * 4,2 ECU/hl *
Nei limiti di contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento .
2 . I vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento . Affinchù essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere rispettato l ' articolo 18 regolamento ( CEE ) n . 337/79 .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 è diviso in due parti .
2 . La prima parte di 8 000 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri ; la quote , che salvo l ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1982 , ammontano a :
( in hl )
Benelux * 260 *
Danimarca * 260 *
Germania * 260 *
Grecia * 60 *
Francia * 60 *
Irlanda * 540 *
Italia * 60 *
Regno Unito * 6 500 *
3 . La seconda parte , pari a 2 000 ettolitri , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l ' articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota , esso procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato in regione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafo 1 , 2 e 3 , gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate a norma dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1982 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1982 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù se del caso , la frazione della quota iniziale essi trasferiscono alla riserva .
Articolo 6
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa , appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , sulla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate .
3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione in libera pratica .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 174 del 30 . 6 . 1981 , pag . 28 .
( 2 ) GU n . L 174 del 30 . 6 . 1981 , pag . 2 .
( 3 ) GU n . L 172 del 28 . 6 . 1978 , pag . 2 .
( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 360 del 22 . 12 . 1980 , pag . 18 . I..381R3182
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3182/81 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 1981
relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Regno del Lesotho a titolo di aiuto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 28 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ( 3 ) , in particolare l ' articolo 6 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 129 del Consiglio , del 23 ottobre 1962 , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario ,
considerando che , il 19 maggio 1981 , il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l ' intenzione di concedere , nel quadro di un ' azione comunitaria , 4 000 tonnellate di frumento tenero al Lesotho a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981 ;
considerando che , dall ' esame della situazione del mercato dei cereali all ' intervento in Germania , risulta opportuno applicare i criteri previsti dall ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio , ed in particolare mobilitare i cereali giacenti nei magazzini dell ' organismo d ' intervento del summenzionato Stato membro e fissare le condizioni di tale mobilitazione ;
considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a Durban/East London , vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull ' alleggio , quando si utilizza quest ' ultimo mezzo ;
considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l ' offerta migliore ;
considerando che risulta necessario precisare , per i casi di forza maggiore che impedito la realizzazione dell ' operazione di cui trattasi nei termini previsti , chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;
considerando che occore prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l ' osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara ;
considerando che è opportuno incaricare l ' organismo d ' intervento tedesco dell ' esecuzione dell ' aggiudicazione per la forniture al Lesotho ;
considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara , nonchù di quelle approvate dall ' organismo d ' intervento ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . È indetto un bando di gara per la fornitura , nel quadro di un ' azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari , al Regno del Lesotho , di 4 000 tonnellate di frumento tenero .
2 . Il bando di gara verrà realizzato in Germania in una partita . Il prodotto sarà prelevato presso l ' organismo d ' intervento tedesco nei magazzini di cui in allegato . Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità .
3 . La gara di cui al paragrafo 1 , si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a Durban/East London , vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull ' alleggio , quando si utilizza quest ' ultimo mezzo .
4 . Il prodotto deve essere consegnato alla rinfusa .
Articolo 2
1 . La gara di cui all ' articolo 1 avrà luogo il 20 novembre 1981 .
2 . La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 20 novembre 1981 , alle ore 12 .
3 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte .
Articolo 3
Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara .
Articolo 4
È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l ' offerta più favorevole .
Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere si prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato , l ' organismo d ' intervento , con l ' accordo della Commissione , può non dar seguito alla gara .
Articolo 5
1 . Il concorrente deve costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellate di prodotto .
La cauzione viene svincolata :
$- per ogni concorrente la cui offerte non sia stata considerata o accettata ;
- per l ' aggiudicatario , dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell ' esemplare n . 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell ' offerta ;
- per l ' aggiudicatario , per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore .
2 . La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro .
Articolo 6
1 . Il frumento tenero di cui all ' articolo 1 deve essere di qualità sana , leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile richiesta per l ' intervento , non potendo l ' umidità essere superiore al 15 % .
2 . A tal fine , l ' organismo d ' intervento del paese d ' imbarco fa eseguire nel porto , al momento del caricamento , un controllo della natura , della qualità e del condizionamento della merce , e se ne fa rilasciare regolare attestato . Le relative spese sono a carico dell ' organismo d ' intervento .
3 . Il prelievo di campioni destinati all ' analisi nonchù il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d ' imbarco .
Articolo 7
1 . L 'organismo d ' intervento tedesco è incaricato dell ' esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento e del pagamento all ' aggiudicatario .
2 . Esso indirizza immediatamente alla Commissione l ' elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara , specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonchù il nome e la ragione sociale dell ' aggiudicatario .
3 . L ' organismo d ' intervento richiede all ' aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :
a ) dopo ogni invio , una dichiarazione attestante le quantità imbarcate , la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
b ) la data di partenza delle navi e la prevista per l ' arrivo a destinazione dei prodotti ;
c ) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti .
L ' organismo d ' intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni .
Articolo 8
Per questa aggiudicazione l ' organismo d ' intervento è autorizzato a pagare all ' aggiudicatario un acconto dell ' 80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico , su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d ' un importo pari a quello dell ' acconto .
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 3 novembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 .
( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 89 .
( 4 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .
( 5 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
ALLEGATO
Numero della partita * Porto d ' imbarco * Tonnellate * Nome e indirizzo del detentore * Luogo di accantonamento *
1 * Port de la Communautù * 4 000 * Wilhelm Bley KG Emden Nellinghof 4 2846 Neuenkirchen 3 * Emden
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