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Regolamento (CEE) n. 3538/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 15/12/1981 pag. 0012 - 0014
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3538/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , originarie di Cipro ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' articolo 1 del protocollo relativo al regime da applicare nel 1981 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro il 24 novembre 1980 , che prevede il processo di passagio alla seconda tappa dell ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ( 1 ) , completato dal protocollo all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro , a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ( 2 ) , in appresso denominato « protocollo di adeguamento » , prevede che le disposizioni del protocollo complementare all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ( 3 ) sono applicabili nel 1981 e che , dall ' inizio del 1981 , le parti avvieranno negoziati per definire il regime degli scambi da attuare nel 1982 e nel 1983 ;
considerando che , in attesa della definizione di detto regime , occorre prorogare provvisioramente , per il 1982 , il regime degli scambi applicabile nel 1981 ;
considerando che il protocollo complementare suddetto prevede l ' apertura di un contingente tariffario comunitario annuale di 500 tonnellate di uve secche , originarie di Cipro , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , esente dai dazi della tariffa doganale comune ; che occorre aprire il contingente tariffario comunitario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 ;
considerando che occorre garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente , nonchù l ' applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente , tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile l ' effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei signoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Cipro , alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 *
Benelux * 1 * 2 * 11 *
Danimarca * - * - * - *
Germania * - * - * - *
Grecia * - * - * - *
Francia * - * - * 5 *
Irlanda * - * - * - *
Italia * - * - * - *
Regno Unito * 99 * 98 * 84 *
considerando che , tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 2,8 *
Danimarca * 2,8 *
Germania * 6,0 *
Grecia * 0,7 *
Francia * 2,8 *
Irlanda * 2,8 *
Italia * 0,7 *
Regno Unito * 81,4 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , è opportuno dividere il contingente in due parti , ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occore fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 75 % del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informare gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante , è indispensabile che detto membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 i dazi della tariffa doganale comune per le uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , originarie di Cipro , sono totalmente sospesi nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 500 tonnellate .
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 è diviso in due parti .
2 . La prima parte di 375 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote , che salvo l ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1982 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 10 *
Danimarca * 10 *
Germania * 22 *
Grecia * 3 *
Francia * 10 *
Irlanda * 10 *
Italia * 3 *
Regno Unito * 307 *
3 . La seconda parte , pari a 125 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall ' articolo 2 , ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l ' articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la seconda quota , esso procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote supplementati prelevate a norma dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1982 ; la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1982 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù , se del caso , la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .
Articolo 6
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva ;
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa i quantitativi allo stato membro che procede a quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibile le imputazioni , senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichirazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 174 del 30 . 6 . 1981 , pag . 28 .
( 2 ) GU n . L 174 del 30 . 6 . 1981 , pag . 2 .
( 3 ) GU n . L 172 del 28 . 6 . 1978 , pag . 2 .
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