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Regolamento (CEE) n. 3540/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 15/12/1981 pag. 0018 - 0020
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3540/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente comunitario di uve secche , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , originarie della Spagna ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la Comunità economica europea ha concluso un accordo con la Spagna il 29 giugno 1970 ( 1 ) completato , in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo di adattamento in seguito all ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ( 2 ) , dal regolamento ( CEE ) n . 3559/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Spagna ( 3 ) ;
considerando che ai sensi di detto accordo la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo , in esenzione da dazio doganale , di 1 900 tonnellate di uve secche , presentate in imballagi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , originarie della Spagna ; che è opportuno aprire per il 1982 questo contingente tariffario comunitario ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , dell ' aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto di cui trattasi in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo , e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dalla Spagna , alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 *
Benelux * 4 * 3 * 5 *
Danimarca * - * 1 * 1 *
Germania * 7 * 2 * 1 *
Grecia * - * - * - *
Francia * 52 * 58 * 86 *
Irlanda * 32 * 21 * 2 *
Italia * 4 * 9 * 2 *
Regno Unito * 1 * 6 * 3 *
considerando che , tenuto conto di questi elementi e delle previsioni fatte da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 9,9 *
Danimarca * 1,0 *
Germania * 3,6 *
Grecia * 0,1 *
Francia * 42,1 *
Irlanda * 0,6 *
Italia * 8,0 *
Regno Unito * 34,7 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la frima parte fra gli Stati membri e costituendo con le seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importati di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro è indispensabile che tale Stato ne faccia rifluire una notevole percentuale nell riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 il dazio della tariffa doganale comune per le uve secche , presentate in imballagi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno , della sottovoce 08.04 B I , originarie della Spagna , è totalmente sospeso nell ' ambito di un contingente tariffario comunitario di 1 900 tonnellate .
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell ' atto di adesione del 1979 e nel protocollo di adattamento .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 1 520 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all 'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote , che fatto salvo l ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1981 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 150 *
Danimarca * 15 *
Germania * 55 *
Grecia * 1 *
Francia * 640 *
Irlanda * 10 *
Italia * 120 *
Regno Unito * 529 *
2 . La seconda parte di 380 tonnellate costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 1 - o la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicata l ' articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota , esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1982 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest ' ultima rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni del prodotto in questione , effettuate fino al 15 settembre 1982 e imputate sul contingente comunitario , nonchù , eventualmente , la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e ne precisa , a tal fine , l ' entità allo Stato membro che effettuata quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , stabiliti sul loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro quote man mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri l ' informano circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato ;
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 182 del 16 . 8 . 1970 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 326 del 13 . 11 . 1981 , pag . 2 .
( 3 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 71 .
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