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Regolamento (CEE) n. 3541/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d' Israele (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 15/12/1981 pag. 0021 - 0023
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3541/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie d ' Israele ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
Vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele ( 1 ) , completato dal regolamento ( CEE ) n . 637/81 del Consiglio , del 24 febbraio 1981 , che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con Israele ( 2 ) , prevede l ' apertura , da parte della Comunità , di un contingente tariffario comunitario annuo di 150 tonnellate di polpe di albicocche ; della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie d ' Israele ; che i dazi doganali applicabili nel limite del contingente tariffario sono pari al 70 % dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti di paesi terzi ; che è pertanto opportuno aprire detto contingente tariffario comunitario per l ' anno 1982 ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base al principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza da Israele durante un periodo di riferimento rappresentativo in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Israele , alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 *
Benelux * 13 * - * - *
Danimarca * - * - * - *
Germania * 77 * - * - *
Grecia * - * - * - *
Francia * - * - * - *
Irlanda * - * 10 * - *
Italia * - * - * - *
Regno Unito * 10 * 90 * 100 ( = 4 t ) *
considerando che questi dati non possono essere considerati rappresentativi per servire da base ad una ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri ; che la stima delle importazioni degli Stati membri per l ' anno 1982 si rivela difficile a causa del loro carattere irregolare negli anni precedenti ; che per ripartire equamente il volume contingentale le percentuali di partecipazione iniziale a tale volume possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 12 *
Danimarca * 5 *
Germania * 28 *
Grecia * 1 *
Francia * 7 *
Irlanda * 6 *
Italia * 6 *
Regno Unito * 36 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contigentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale , una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 150 tonnellate per le polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie di Israele .
2 . Nel limite di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all ' 11,9 % .
Nei limiti di tale contingente tariffario , la Grecia applicadazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell ' atto di adesione del 1979 e del regolamento ( CEE ) n . 637/81 .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 75 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote , che fatto salvo l ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1982 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 9 *
Danimarca * 3 *
Germania * 21 *
Grecia * 1 *
Francia * 5 *
Irlanda * 4 *
Italia * 4 *
Regno Unito * 28 *
2 . La seconda parte di 75 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 1 , o la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria quota iniziale .
3 . Se dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1982 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1982 e imputate sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile , e a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 136 del 28 . 5 . 1975 , pag . 3 .
( 2 ) GU n . L 70 del 16 . 3 . 1981 , pag . 1 .
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