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Regolamento (CEE) n. 3542/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 15/12/1981 pag. 0024 - 0026
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3542/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche , della sottovoce 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie del Marocco ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
Vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco , firmato il 27 aprile 1976 ( 1 ) , completato dal regolamento ( CEE ) n . 3511/81 del Consiglio , del 3 dicembre 1981 , che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Marocco ( 2 ) , prevede l ' apertura , da parte della Comunità , di un contingente tariffario comunitario annuo di 8 250 tonnellate di polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie del Marocco ; che i dazi doganali applicabili nel limite di questo contingente tariffario sono pari al 70 % dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi ; che è pertanto opportuno aprire detto contingente tariffario comunitario per l ' anno 1982 ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra Gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dal Marocco , alle percentuali indicate di seguito :
Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 *
Benelux * - * 0,7 * 3 *
Danimarca * - * - * - *
Germania * 17,9 * 19,8 * 15 *
Grecia * - * - * - *
Francia * 66,4 * 79,5 * 82 *
Irlanda * - * - * - *
Italia * - * - * - *
Regno Unito * 15,7 * - * - *
considerando che è opportuno tener conto di queste percentuali e delle previsioni fatte da taluni Stati membri , nonchù della necessità di assicurare , all ' occorrenza , un ' equa ripartizione fra tutti gli Stati membri degli obblighi assunti nel quadro del suddetto accordo ; che le percentuali di partecipazione iniziale al contingente totale possono quindi essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :
Benelux * 8,5 *
Danimarca * 1,8 *
Germania * 34,1 *
Grecia * 0,2 *
Francia * 38,1 *
Irlanda * 1,0 *
Italia * 1,0 *
Regno Unito * 15,3 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 70 % del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentanti dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 8 250 tonnellate per le polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie del Marocco .
2 . Nei limiti di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all ' 11,9 % .
Nei limiti di talle contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell ' atto di adesione del 1979 e del regolamento ( CEE ) n . 3511/81 .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 5 860 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1982 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 500 *
Danimarca * 110 *
Germania * 2 000 *
Grecia * 10 *
Francia * 2 220 *
Irlanda * 60 *
Italia * 60 *
Regno Unito * 900 *
2 . La seconda parte , di 2 390 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 1 , o la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro , ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1982 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di rittenere che questa ultima rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1982 e imputate sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile , e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettuata quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinùità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 264 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 358 del 14 . 12 . 1981 , pag . 1 .
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