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Regolamento (CEE) n. 3543/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 15/12/1981 pag. 0027 - 0029
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3543/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina , firmato il 25 aprile 1976 ( 1 ) , prevede l ' apertura , da parte della Comunità , di un contingente tariffario comunitario annuo di 4 300 tonnellate di polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia ; che i dazi doganali applicabili nel limite di questo contingente tariffario sono pari al 70 % dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi ; che è pertanto opportuno aprire detto contingente tariffario comunitario per l ' anno 1982 ;
considerando che in mancanza di un protocollo previsto dall ' articolo 118 dell ' atto di adesione del 1979 la Comunità deve prendere le misure di cui all ' articolo 119 di detto atto ; che il contingente in questione si applicherà quindi alla Comunità a nove ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza della Tunisia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni , per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Tunisia , alle percentuali indicate di seguito :
Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 *
Benelux * 19,1 * 28,3 * 4 *
Danimarca * - * - * - *
Germania * 14,4 * 15,5 * - *
Francia * 62,6 * 54,1 * 96 *
Irlanda * - * - * - *
Italia * 3,9 * 2,1 * - *
Regno Unito * - * - * - *
considerando che è opportuno tener conto di queste percentuali e delle crevisioni fatte da taluni Stati membri , nonchù della necessità di assicurare , all ' occorrenza , un ' equa ripartizione fra tutti gli Stati membri degli obblighi assunti nel quadro del suddetto accordo ; che le percentuali di partecipazione iniziale al contingente totale possono quindi essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :
Benelux * 28,7 *
Danimarca * 3,5 *
/Germania * 4,8 *
Francia * 54,9 *
Irlanda * 1,8 *
Italia * 1,8 *
Regno Unito * 4,5 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe al 73 % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui al prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se da una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 è aperto nella Comunità a nove un contingente tariffario comunitario di 4 300 tonnellate per le polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia .
2 . Nel limite di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all ' 11,9 % .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 3 190 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1982 , ammontano a :
Benelux * 900 *
Danimarca * 110 *
/Germania * 150 *
Francia * 1 780 *
Irlanda * 55 *
Italia * 55 *
Regno Unito * 140 *
2 . La seconda parte , di 1 110 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 1 , o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la riserva lo permetta .
2 . se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1982 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischi di non essere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1982 e imputate sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili , le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 265 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .
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