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Regolamento (CEE) n. 3544/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 15/12/1981 pag. 0030 - 0033
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3544/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche , anche sgusciate o decorticate , della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune , originarie della Turchia ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
Vista la proposta della Commissione ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 562/81 del Consiglio , del 20 gennaio 1981 , che riduce i dazi doganali all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ( 1 ) , prevede all ' allegato che le nocciole fresche o secche , anche sgusciate o decorticate , della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune , originarie della Turchia , sono ammesse all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate ; che è pertanto opportuno aprire per il 1982 il contingente tariffario comunitario in questione ;
considerando che , conformemente all ' articolo 119 dell ' atto di adesione del 1979 , la Comunità ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 3555/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia , originarie dell ' Algeria , di Israele , di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria , della Tunisia e della Turchia ( 2 ) ; che pertanto il presente regolamento si applica alla Comunità a nove ;
considerando che occorre garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l ' applicazione ininterrotta dell ' aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a prospettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri , calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;
considerando che , in base ai dati statistici attualmente disponibili , le importazioni del prodotto in questione , in provenienza dalla Turchia , negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1978 , 1979 e 1980 e rappresentano , rispetto alle importazioni complessive della Comunità , le percentuali indicate nella seguente tabella :
Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 * in tonnellate * % * in tonnellate * % * in tonnellate * % *
Benelux * 6 102 * 8,12 * 4 550 * 6,21 * 5 106 * 7,45 *
Danimarca * 1 277 * 1,70 * 1 305 * 1,78 * 1 202,8 * 1,75 *
Germania * 50 096 * 66,66 * 49 306 * 67,36 * 44 844 * 65,40 *
Francia * 9 706 * 12,91 * 10 657 * 14,56 * 9 230 * 13,46 *
Irlanda * 132 * 0,18 * 114 * 0,16 * 40 * 0,06 *
Italia * 2 436 * 3,24 * 2 067 * 2,82 * 3 808,3 * 5,55 *
Regno Unito * 5 405 * 7,19 * 5 204 * 7,11 * 4 337 * 6,33 *
Totale * 75 154 * * 73 203 * * 68 568,1 * *
considerando che , tenuto conto di tali elementi e dell ' evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1982 ed in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue :
Benelux * 7,38 *
Danimarca * 2,24 *
/Germania * 63,15 *
Francia * 13,52 *
Irlanda * 0,23 *
Italia * 3,75 *
Regno Unito * 9,73 *
considerando che , per tener conto dell ' eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;
considerando che , qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell ' aliquota iniziale , è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che , tenuto conto del carattere stagionale delle importazioni , sembra opportuno fissare il limite di riversamento al 40 % dell ' aliquota iniziale ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 è aperto nella Comunità a nove un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate per le nocciole fresche o secche , anche sgusciate o decorticate , della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune , originarie della Turchia .
2 . Entro i limiti di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso .
3 . Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore secondo un altro regime preferenziale non sono imputabili sul detto contingente tariffario .
4 . il contingente tariffario è ripartito e gestito conformemente alle disposizioni in appresso .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è suddiviso in due parti .
2 . La prima parte , di 20 000 tonnellate , è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo l ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1982 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 1 476 *
Danimarca * 448 *
/Germania * 12 630 *
Francia * 2 704 *
Irlanda * 46 *
Italia * 750 *
Regno Unito * 1 946 *
3 . La seconda parte , di 5 000 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Qualora l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissato nell ' articolo 2 , paragrafo 2 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , arrotondata eventualmente all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita l ' aliquota iniziale , la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale .
3 . Se , una volta esaurita la seconda aliquota , la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più , detto Stato membro procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1982 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1982 , ecceda il 40 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1982 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 informa ciascuno di essi , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione delle riserve .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica l ' importo allo Stato membro che effettua l ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate a norma dall ' articolo 3 renda possibile , senza discontinuità , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti sul loro territorio , il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3 .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per la corretta applicazione del presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 65 dell ' 11 . 3 . 1981 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .
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