Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3549/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d' oliva originario della Tunisia, dell' Algeria e del Marocco (1981/1982)
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0013
++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3549/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 1508/76 , ( CEE ) n . 1514/76 e ( CEE ) n . 1521/76 , relativi alle importazioni di olio d ' oliva originario della Tunisia , dell ' Algeria e del Marocco ( 1981/1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articolo 43 e 113 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
considerando che gli articoli 16 , 17 e 16 , e l ' allegato B degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e , rispettivamente , la Tunisia ( 3 ) , il Marocco ( 4 ) e l ' Algeria ( 5 ) prevedono , all ' importazione nella Comunità d ' olio d ' oliva della sottovoce 15.07 AI della tariffa doganale comune - a condizione che i suddetti paesi riscuotano una tassa all ' esportazione - una riduzione forfettaria , pari a 0,60 ECU per 100 chilogrammi , del prelievo applicabile a codesto olio , nonchù una riduzione del prelievo stesso corrispondente all ' importo della tassa speciale , a concorrenza di 12,09 ECU per 100 chilogrammi , ai sensi della diminuzione contemplata dagli articoli succitati e 12,09 ECU per 100 chilogrammi , ai sensi dell ' importo aggiuntivo previsto dagli allegati B sopra menzionati ;
considerando che i regolamenti ( CEE ) n . 1508/76 ( 6 ) , ( CEE ) n . 1514/76 ( 7 ) e ( CEE ) n . 1521/76 ( 8 ) , modificati da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2922/79 ( 9 ) , hanno definito le modalità di applicazione degli accordi di cui sopra ;
considerando che le parti contraenti hanno convenuto , tramite scambi di lettere , di fissare l ' importo aggiuntivo a 12,09 ECU per 100 chilogrammi per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 ;
considerando che occorre modificare in questo senso i regolamenti ( CEE ) n . 1508/76 , ( CEE ) n . 1514/76 e ( CEE ) n . 1521/76 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) dei regolamenti ( CEE ) n . 1508/76 , ( CEE ) n . 1514/76 e ( CEE ) n . 1521/76 è sostituito dal testo seguente :
« b ) di un importo pari alla tassa speciale all ' esportazione riscossa dalla Tunisia , dall ' Algeria , dal Marocco per tale olio nei limiti di 12,09 ECU per 100 chilogrammi , importo maggiorato dal 1° novembre 1981 al 31 ottobre 1982 , di 12,09 ECU per 100 chilogrammi ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . C 291 del 12 . 11 . 1981 , pag . 11 .
( 2 ) GU n . C 287 del 9 . 11 . 1981 , pag . 103 .
( 3 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1976 , pag . 195 .
( 4 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1976 , pag . 98 .
( 5 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1976 , pag . 2 .
( 6 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 9 .
( 7 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 24 .
( 8 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 43 .
( 9 ) GU n . L 333 del 27 . 12 . 1979 , pag . 13 .
Top