Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3583/81 della Commissione, del 14 dicembre 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 15/12/1981 pag. 0015 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0221
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0221
++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3583/81 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1981
recante terza modifica del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione della carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 2 , l ' articolo 16 , paragrafo 4 , e l ' articolo 25 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2931/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo ad un ' assistenza all ' esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all ' importazione in un paese terzo ( 2 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 2 ,
considerando che , per quanto concerne i prodotti esportati in base al regolamento ( CEE ) n . 2973/79 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3582/81 ( 4 ) , dall ' esperienza acquisita è risultata la necessità di ripartire i quantitativi esportati in quattro quote trimestriali ; che è opportuno modificare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 2377/80 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2798/81 ( 6 ) ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L ' articolo 15 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 della Commissione è modificato come segue :
1 . Il testo del paragrafo 1 , lettera c ) , è sostituito dal seguente testo :
« c ) le domande di cui all ' articolo 14 possono essere presentate solamente nei primi dieci giorni di ciascun trimestre » .
2 . Il testo del paragrafo 4 , lettera d ) , è sostituito dal seguente testo :
« d ) per quanto riguarda le domande presentate a norma dell ' articolo 14 , il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite per la presentazione delle domande , gli Stati membri comunicano , l ' elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande di cui al paragrafo 1 , lettera c ) » .
3 . Il testo del paragrafo 5 , lettera c ) , è sostituito dal seguente testo :
« c ) i titoli di cui all ' articolo 14 : il ventunesimo giorno di ciascun mese » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .
( 2 ) GU n . L 334 del 28 . 12 . 1979 , pag . 8 .
( 3 ) GU n . L 336 del 29 . 12 . 1979 , pag . 44
( 4 ) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale
( 5 ) GU n . L 241 del 13 . 9 . 1980 , pag . 5 .
( 6 ) GU n . L 275 del 29 . 9 . 1981 , pag . 24 .
Top