Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3584/81 della Commissione, del 14 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1136/79, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d' importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 15/12/1981 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0222
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0222
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3584/81 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1981
recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1136/79 , che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d ' importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
$visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera c ) ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1136/79 della Commissione ( 2 ) ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d ' importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione ; che tale regolamento prevede , in particolare , la fissazione di coefficienti per determinare il quantitativo di carni disossate congelate contenute in un determinato quantitativo di conserve ;
considerando che , per quanto riguarda le conserve contenenti il 20 % o più e meno del 40 % di carne , è risultato nella prassi che il quantitativo di carne necessario per la fabbricazione di taluni prodotti è , per motivi indipendenti dalla volontà dell ' operatore , differente dal quantitativo risultante dall ' applicazione del coefficiente fissato ; che tale situazione provoca difficoltà per parecchie imprese di trasformazione ; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di ricorrere ad un sistema di controllo specifico ;
considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
All ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1136/79 è aggiunto il seguente comma :
« Se il quantitativo di carne necessario per la fabbricazione di uno dei prodotti che figurano nel punto I . 4 dell ' allegato è sensibilmente differente dal quantitativo risultante dall ' applicazione del coefficiente 0,30 previsto per tali prodotti , l ' organismo competente può accettare , nel quadro del controllo amministrativo e su richiesta dell ' impresa di trasformazione che figura nella domanda di titolo , una prova individuale concernente il quantitativo di carne congelata necessario per la fabbricazione del prodotto » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .
( 2 ) GU n . L 141 del 9 . 6 . 1979 , pag . 10 .
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