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Regolamento (CEE) n. 3586/81 della Commissione, dell' 11 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo (alcole metilico) della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 15/12/1981 pag. 0018
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3586/81 DELLA COMMISSIONE
dell ' 11 dicembre 1981
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo ( alcole metilico ) della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune , originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 ,
visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) ,
considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione , sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ;
considerando che per il metanolo della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 233 000 ECU ; che in data 4 dicembre 1981 l ' importazione dei suddetti prodotti nella Comunità , originari della Romania hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che il Regno Unito ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
A decorrere dal 18 dicembre 1981 la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari della Romania :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
29.04 A I * Metanolo ( alcole metilico ) *
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , l ' 11 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 .
( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .
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