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Regolamento (CEE) n. 3589/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2925/78 per quanto concerne il periodo di sospensione dell' applicazione della condizione in materia di prezzi cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 16/12/1981 pag. 0001
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3589/81 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 1981
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2925/78 per quanto concerne il periodo di sospensione dell ' applicazione della condizione in materia di prezzi cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
vista il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2925/78 ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3541/80 ( 3 ) , ha sospeso fino al 31 dicembre 1981 l ' applicazione dell ' articolo 7 , paragrafi 2 e 3 , dell ' allegato I dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna ( 4 ) per taluni agrumi freschi delle sottovoci 08.02 A I e ex B della tariffa doganale comune , nonchù l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2047/70 del Consiglio , del 13 ottobre 1970 , relativo alle importazioni di agrumi originari della Spagna ( 5 ) ;
considerando che le condizioni che hanno condotto a questa sospensione sussistono tuttora ; che occore pertanto prorogare la suddetta sospensione fino al 31 dicembre 1982 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell ' articolo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2925/78 è sostituito dal testo seguente :
« Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1982 » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 7 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente CARRINGTON
( 1 ) GU n . C 327 del 14 . 12 . 1981 .
( 2 ) GU n . L 350 del 14 . 12 . 1978 , pag . 4 .
( 3 ) GU n . L 370 del 31 . 12 . 1980 , pag . 83 .
( 4 ) GU n . L 182 del 16 . 8 . 1970 , pag . 4 .
( 5 ) GU n . L 228 del 15 . 10 . 1970 , pag . 2 .
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