Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3590/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1721/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco (1981/1982)
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 16/12/1981 pag. 0002
++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3590/81 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 1981
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1721/81 recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , originari del Marocco ( 1981/1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la Comunità ha aperto con il regolamento ( CEE ) n . 1721/81 ( 1 ) un contingente tariffario comunitario per l ' importazione nella Comunità a nove di taluni vini a denominazione di origine , originari del Marocco ; che il regolamento ( CEE ) n . 3511/81 ( 2 ) prevede che , dalla sua entrata in vigore , la Grecia è tenuta ad applicare detto provvedimento tariffario ; che pertanto occorre modificare in conseguenza il regolamento ( CEE ) n . 1721/81 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento ( CEE ) n . 1721/81 è modificato come segue :
1 . all ' articolo 1 , paragrafo 2 , è aggiunta la frase seguente in fine :
« Nel limite di tale contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente a quanto disposto in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal regolamento ( CEE ) n . 3511/81 » ;
2 . all ' articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :
« 4 . Se si manifesta in Grecia un fabbisogno dei prodotti in oggetto , detto Stato procede al prelievo di un ' aliquota adeguata sulla riserva nella misura in cui quest ' ultima lo consenta » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 7 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente CARRINGTON
( 1 ) GU n . L 172 del 30 . 6 . 1981 , pag . 6 .
( 2 ) GU n . L 358 del 14 . 12 . 1981 , pag . 1 .
Top