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Regolamento (CEE) n. 3629/81 della Commissione, del 17 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga, il franco lussemburghese, il marco tedesco ed il fiorino olandese
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 18/12/1981 pag. 0016
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3629/81 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1981
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga, il franco lussemburghese, il marco tedesco ed il fiorino olandese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2923/81 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 878/77 dispone che, per quanto concerne in particolare gli importi fissati in ECU e non vincolati alla fissazione dei prezzi, può essere previsto un aumento; che è opportuno avvalersi, per quanto necessario, di questa misura, onde evitare una diminuzione in moneta nazionale degli importi in oggetto; che, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 850/81 del Consiglio (3), è opportuno fissare detto aumento al 3,582 % e modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/81 (5);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/78 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
2. Gli importi che figurano nell'allegato sono modificati nel modo in esso indicato.
3. Per quanto concerne gli importi che figurano nell'allegato, gli Stati membri adottano entro il 1o gennaio 1982 le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) GU n. L 291 del 12. 10. 1981, pag. 3.
(3) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.
(5) GU n. L 344 del 30. 11. 1981, pag. 3.
ALLEGATO
A
1.2.3 // // // // Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificati da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE del Consiglio del 30 giugno 1981 (2) // e che ammontano a // sono sostituiti dagli importi seguenti // // // // Articolo 8, paragrafo 2 // 72 538 ECU/ULU 217 612 ECU/azienda // 75 136 ECU/ULU 225 406 ECU/azienda // // // // Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) // 18 135 ECU/azienda // 18 785 ECU/azienda // // // // Articolo 1 e articolo 10 della direttiva del Consiglio del 15 maggio 1973 (3) // 59,6 ECU/ha 40,4 ECU/ha 20,5 ECU/ha 5 956 ECU/azienda 4 036 ECU/azienda 2 054 ECU/azienda // 61,7 ECU/ha 41,8 ECU/ha 21,2 ECU/ha 6 169 ECU/azienda 4 181 ECU/azienda 2 128 ECU/azienda // // // // Articolo 11, paragrafo 1 // 760 ECU // 787 ECU // // // // Articolo 12 // 3 328 ECU 9 980 ECU // 3 447 ECU 10 337 ECU // // //
(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.
(3) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 24.
B
1.2.3 // // // // Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3332/80 del 19 dicembre 1980 // e che ammontano a // sono sostituiti dagli importi seguenti // // // // Articolo 10, paragrafo 2 // 13 309 ECU/azienda // 13 786 ECU/azienda // // //
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