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Regolamento (CEE) n. 3634/81 della Commissione, del 17 dicembre 1981, che concede, per la campagna 1981/1982, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 18/12/1981 pag. 0028
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3634/81 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1981
che concede, per la campagna 1981/1982, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 5,
considerando che, per la campagna 1981/1982, è stata concessa, con regolamento (CEE) n. 3633/81 della Commissione (3), la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola; che risulta così soddisfatta la condizione cui è subordinata, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, la concessione della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati;
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere maggiorato sino al 20 %; che, dati i gravi rischi cui vanno soggetti i mosti nel corso di una conservazione prolungata, è opportuno disporre un aumento del 20 % dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3632/81 (5);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È concessa la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.
Articolo 2
Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2600/79 è maggiorato del 20 %.
Articolo 3
A richiesta dell'interessato, i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.
In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale detti quantitativi formano oggetto di detto contratto.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 16 dicembre 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
(3) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(5) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
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