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Regolamento (CEE) n. 3645/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell' Algeria (1981/1982)
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 19/12/1981 pag. 0004
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3645/81 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1981
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , originari dell ' Algeria ( 1981/1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria ( 1 ) prevede all ' articolo 20 un regime preferenziale per l ' importazione di taluni vini a denominazione d ' origine , della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , che l ' applicazione di questo regime è limitata al 30 giugno 1981 ;
considerando che , il regolamento ( CEE ) n . 3646/81 ( 2 ) prevede la proroga fino al 31 dicembre 1982 del regime che la Comunità ha applicato dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981 ; che questo regime prevede per taluni vini a denominazione d ' origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , originari dell ' Algeria , l ' esenzione dai dazi doganali all ' importazione nella Comunità intro i limiti esistenti di un contingente tariffario comunitario di 450 000 ettolitri ; che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno ; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all ' allegato D dell ' accordo ; che conviene quindi aprire il contingente tariffario comunitario in oggetto per il periodo fino al 30 giugno 1982 ;
considerando che , in mancanza di un protocollo previsto all ' articolo 118 dell ' atto di adesione del 1979 , la Comunità deve prendere le misure di cui all ' articolo 119 di detto atto ; che il contingente in questione si applicherà quindi alla Comunità a nove ;
considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento ; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente su condizione del rispetto dell ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 ( 4 ) ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di acceso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione , negli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dall ' Algeria durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando tuttavia che non sono disponibili , nù a livello comunitario nù a livello nazionale , dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione ; che , su tale base , è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingentali in aliquote iniziali , ripartizione che tenga conto della possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri ;
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume contingentale , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente ; che l ' aliquota iniziale e complementare devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede , una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza dell ' aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte di un contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Nel periodo fino al 30 giugno 1982 , è aperto un contingente tariffario comunitario di 450 000 hl per i seguenti prodotti originari dell ' Algeria :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : *
* C . altri : *
* - Vini con le seguenti denominazioni di origine : *
* Aïn Bessem-Bouira , Mùdùa , coteaux du Zaccar , Dahra , coteaux di Mascara , monts du Tessalah , coteaux di Tlemcen , con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno e presentati in recipienti contenenti due litri o meno *
2 . Nei limiti di tale contingente tariffario , i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente .
3 . I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento .
I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari nel rispetto dell ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 .
4 . All ' importazione , ciascuno di tali vini dev ' essere accompagnato da un certificato di denominazione d ' origine rilasciato dalla competente autorità algerina , conformemente al modello allegato al presente regolamento .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario fissato all ' articolo 1 è diviso in due parti .
2 . La prima parte del contingente e ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo l ' articolo 5 sono valide fino al 30 giugno 1982 , corrispondono ai seguenti quantitativi :
( in ettolitri )
Benelux * 37 350 *
Danimarca * 22 500 *
Germania * 45 000 *
Francia * 45 000 *
Irlanda * 15 300 *
Italia * 22 500 *
Regno Unito * 37 350 *
3 . La seconda parte del contingente , pari rispettivamente a 225 000 ettolitri , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 2 , o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , viene utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della sua aliquota iniziale eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , la seconda aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva stessa lo permetta .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota di uno Stato membro , la terza aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° aprile 1982 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 marzo 1982 ecceda il 20 % del quantitativo iniziale . Può essere versato un quantitativo superiore , se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° aprile 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 marzo 1982 incluso e imputate al contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , in base alle notifiche pervenute , sul grado di esaurimento della riserva .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 aprile 1982 , sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla loro parte maggiorata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , aventi sede nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri imputano alle proprie aliquote le importazioni dei prodotti in questione via via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica .
4 . La situazione di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevata in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3 .
Articolo 8
Gli Stati membri informano la Commissione , su richiesta di questa , sulle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l ' osservanza del presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile dal 1° luglio 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
D . HOWELL
( 1 ) GU n . L 263 del 28 . 9 . 1978 , pag . 2 .
( 2 ) Vedi pag . 9 della presente Gazzetta ufficiale .
( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 360 del 22 . 12 . 1980 , pag . 18 .
ALLEGATO : vedi G.U .
15 . Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di ... ed è riconosciuto , secondo la legge algerina , come avente diritto alla denominazione di origine « ... » .
L ' alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica .
16 . ( 1 )
( 1 ) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore .
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