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Regolamento (CEE) n. 3651/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 19/12/1981 pag. 0018 - 0018
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3651/81 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1981
che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/80 (4), in particolare l'articolo 5,
considerando che, con regolamento (CEE) n. 175/81 (5), il tasso attualmente applicato è stato fissato al 9 % per il 1981; che, tenuto conto dell'evoluzione dei tassi d'interesse, è opportuno mantenerlo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'ultima frase dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 467/77 (6) è così modificata:
« Per il periodo dal 1o gennaio 1981 al 31 dicembre 1982 il tasso d'interesse è fissato al 9 % ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 28 del 5. 2. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 20 del 23. 1. 1981, pag. 14.
(6) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
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