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Regolamento (CEE) n. 3668/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 e ex 58.04 della tariffa doganale comune (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 28/12/1981 pag. 0026
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3668/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti , velluti e felpe , lavorati su telai a mano , delle voci ex 50.09 , ex 55.07 , ex 55.09 e ex 58.04 della tariffa doganale comune ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , per i tessuti di seta o di borra di seta ( schappe ) e i tessuti di cotone , lavorati su telai a mano , delle voci ex 50.09 ed ex 55.09 , la Comunità economica europea si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazi , per un valore ( valore in dogana ) di un milione di unità di conto ciascuno ; che , nel frattempo , e nel quadro dell ' attuazione della Dichiarazione di intenzione concernente le relazioni commerciali con alcuni paesi asiatici , gli importi contingentali sono stati portati a 2 200 000 unità di conto per i tessuti di seta e a 2 000 000 di unità di conto per i tessuti di cotone e il beneficio dei contingenti tariffari in questione è stato esteso ad alcuni altri tessuti di seta o di cotone delle voci ex 55.07 ed ex 58.04 della tariffa doganale comune ; che l ' ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità economica europea , all ' apposizione , all ' inizio ed alla fine di ogni pezza , di un marchio ammesso da dette autorità ed al trasporto diretto dal paese di fabbricazione alla Comunità ; che il formulario del certificato di fabbricazione i cui modelli sono allegati ai regolamenti adottati ogni anno dal Consiglio per l ' apertura di detti contingenti tariffari ed in particolare al regolamento ( CEE ) n . 3181/80 ( 1 ) non corrisponde alle più recenti norme internazionali ; che , in particolare , non è conforme al formulario quadro raccomandato dalla Commissione economica per l ' Europa a Ginevra per i documenti utilizzati nel commercio con l ' estero ; che , per tener conto di detta raccomandazione , è opportuno adattare i modelli del certificato di fabbricazione ; che , nell ' intento di fare economia , l ' impiego di formulari conformi ai modelli precedenti deve essere autorizzato fino al 31 dicembre 1982 ; che occorre , quindi , aprire il 1° gennaio 1982 i contingenti tariffari in questione per gli importi precitati prevedendo una maggiorazione del 2 % per i tessuti di seta , per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica , nel rispetto del regolamento ( CEE ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) ;
considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori ai suddetti contingenti nonchù l ' applicazione , senza interruzione , dell ' aliquota del dazio prevista per tali contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari , basato su una ripartizione tra gli Stati membri , sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti , tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati , da una parte , secondo i dati statistici delle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e , dall ' altra , secondo le prospettive economiche per l ' anno contingentale considerato ;
considerando tuttavia che i tessuti in questione , lavorati su telai a mano , non sono specificati nelle nomenclature statistiche ; che pertanto non è possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi ; che le imputazioni sulle aliquote assegnate agli Stati membri sui contingenti tariffari comunitari aperti per taluni di questi tessuti nel corso degli anni 1978 , 1979 e 1980 sono le seguenti :
1 . Tessuti di seta o di borra d seta ( voce ex 50.09 della tariffa doganale comune )
Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 * in UC * in % * in UCE * in % * in UCE * in % *
Benelux * 46 567 * 2,16 * 54 000 * 2,48 * 69 000 * 3,15 *
Danimarca * 66 150 * 3,06 * 41 634 * 1,91 * 43 160 * 1,97 *
Germania * 1 537 429 * 71,19 * 1 551 291 * 71,11 * 1 491 442 * 68,03 *
Francia * 164 400 * 7,61 * 270 000 * 12,38 * 310 500 * 14,16 *
Irlanda * - * - * - * - * - * - *
Italia * 207 000 * 9,59 * 158 150 * 7,25 * 174 400 * 7,96 *
Regno Unito * 138 000 * 6,39 * 106 416 * 4,87 * 103 730 * 4,73 *
2 . Tessuti di cotone ( voci ex 55.07 e ex 58.04 della tariffa doganale comune )
Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 * in UC * in % * in UCE * in % * in UCE * in % *
Benelux * 53 986 * 2,62 * 54 000 * 2,71 * 69 000 * 3,50 *
Danimarca * 134 946 * 6,55 * 164 444 * 8,25 * 251 775 * 12,79 *
Germania * 213 300 * 10,36 * 450 000 * 22,58 * 409 297 * 20,79 *
Francia * 720 300 * 34,98 * 708 600 * 35,56 * 666 533 * 33,85 *
Irlanda * 44 351 * 2,15 * - * - * 2 280 * 0,12 *
Italia * 103 500 * 5,03 * 119 900 * 6,02 * 99 467 * 5,05 *
Regno Unito * 788 700 * 38,31 * 495 920 * 24,88 * 470 600 * 23,90 *
che , date soprattuto le variazioni sopravvenute , questi soli elementi non permettono di avere un ' opinione precisa circa il fabbisogno effettivo dei singoli Stati membri in questione nel corso del periodo contingentale considerato ; che in queste condizioni e per rendere possibile un ' equa ripartizione dei contingenti tariffari comunitari considerati è lecito valutare approssimativamente come segue le percentuali di partecipazione iniziale agli importi contingentali :
Stati membri * Prodotti di seta ( ex 50.09 della tariffa doganale comune ) * Prodotti di cotone ( ex 55.07 ex 55.09 ed ex 58.04 della tariffa doganale comune ) *
Benelux * 4,72 * 3,55 *
Danimarca * 4,72 * 6,45 *
Germania * 43,18 * 13,59 *
Grecia * 3,27 * 0,86 *
Francia * 23,60 * 38,68 *
Irlanda * 3,10 * 2,33 *
Italia * 9,53 * 3,58 *
Regno Unito * 7,88 * 30,96 *
considerando che , per tener conto dell ' eventuale evoluzione delle importazioni di detti prodotti , occorre suddividere in due parti i volumi contingentali , ripartendo tra gli Stati membri la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito le loro aliquote iniziali che , per garantire una certa sicurezza agli importatori , è opportuno fissare la prima parte di ciascun contingente comunitario ad un livello piuttosto considerevole che ammonti al 50 % circa per i prodotti di seta ed al 76 % circa per i prodotti di cotone ;
considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro , che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue aliquote iniziali , effettui il prelievo di un ' aliquota supplementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata e ciò finchù la consistenza delle riserve lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stetta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest ' ultima deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale , in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di un ' aliquota iniziale , tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva corrispondente , per evitare che una parte dell ' uno o dell ' altro dei contingenti comunitari rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 sono aperti , per ciascuna delle due categorie di prodotti menzionati qui appresso , dei contingenti tariffari comunitari il cui volume corrisponde al valore in dogana indicato per ciascuna di esse :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume del contingente ( in UCE ) *
a ) ex 50.09 * Tessuti di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) lavorati su telai a mano * 2 244 000 *
b ) ex 55.07 * Tessuti di cotone a punto di garza lavorati su telai a mano * 2 000 000 *
ex 55.09 * Altri tessuti di cotone lavorati su telai a mano * *
ex 58.04 * Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05 , di cotone , lavorati su telai a mano * *
2 . Nei limiti dei suddetti contingenti tariffari i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi .
Nel quadro di tali contingenti tariffari , la Grecia applica dazi calcolati in conformità delle disposizioni fissate in materia dall ' atto di adesione del 1979 .
3 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , sono considerati :
a ) telai a mano , i telai che , per la fabbricazione di tessuti , sono mossi esclusivamente con movimenti delle mani o dei piedi ,
b ) valore in dogana , il valore definito dalla regolamentazione comunitaria in materia .
4 . Possono tuttavia beneficiare di detti contingenti solo i tessuti , i velluti e le felpe :
a ) accompagnati da un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità economica europea e conforme ad uno dei modelli di cui all ' allegato I , vistato da un ' autorità riconosciuta del paese di fabbricazione di cui all ' allegato II ; tuttavia i modelli di certificato utilizzati precedentemente ed allegati in particolare al regolamento ( CEE ) n . 3181/80 potranno continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1982 ;
b ) recanti all ' inizio e alla fine di ciascuna pezza un marchio ammesso dalle suddette autorità ( 3 ) ;
c ) trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità economica europea .
5 . A questo riguardo , sono considerate trasportate direttamente :
a ) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di un paese non membro delle Comunità europee . Si precisa che gli scali nei porti di paesi non membri delle Comunità europee non interrompono il trasporto diretto , a condizione che le merci non vi siano trasbordate ;
b ) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non membri delle Comunità europee , o con trasbordo in uno di questi , a condizione che l ' attraversamento di questi ultimi o il trasbordo si effettuino sotto la scorta di un solo titolo di trasporto emesso nel paese di fabbricazione .
Articolo 2
1 . Una prima parte per un volume corrispondente rispettivamente ad un valore pari a 1 144 000 ECU per i prodotti di cui alla voce ex 50.09 ed a 1 520 000 ECU per i prodotti di cui alle voci ex 55.07 , ex 55.09 e ex 58.04 , viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 , ammontano per gli Stati membri ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso :
a ) per i prodotti della voce ex 50.09 menzionati all ' articolo 1 , paragrafo 1 :
( in ECU )
Benelux * 54 000 *
Danimarca * 54 000 *
Germania * 494 000 *
Grecia * 37 400 *
Francia * 270 000 *
Irlanda * 35 400 *
Italia * 109 000 *
Regno Unito * 90 200 *
b ) per i prodotti delle voci ex 55.07 , ex 55.09 e ex 58.04 , menzionati all ' articolo 1 , paragrafo 1 :
( in ECU )
Benelux * 54 000 *
Danimarca * 98 000 *
Germania * 206 500 *
Grecia * 13 000 *
Francia * 588 000 *
Irlanda * 35 400 *
Italia * 54 500 *
Regno Unito * 470 600 *
2 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , ossia rispettivamente 1 100 000 e 480 000 ECU , costituisce la riserva .
3 . Le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3308/80 , in particolare l ' articolo 2 , sono applicabili per il calcolo dei controvalori in monete nazionali degli importi espressi in ECU .
Articolo 3
1 . Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro - quale è fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva corrispondente , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 - è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria , aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , esaurita l ' una o l ' altra delle aliquote iniziali , la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , tale Stato membro procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota , pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , esaurita una o l ' altra seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la terza aliquota , tale Stato membro precede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite ai suddetti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1982 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1982 eccede il 20 % dell ' importo iniziale . Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , l ' importo complessivo delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1982 e imputate a ciascuno dei contingenti , nonchù , se del caso , la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali riversata alla riserva corrispondente .
Articolo 6
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa , appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento delle riserve .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , dell ' entità di ciascuna delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce ciascuna delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti sul loro territorio , il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d ' immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su domanda della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù venga osservato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1892 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 337 del 13 . 12 . 1980 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .
( 3 ) È convenuto che tale comma non osta a che un piombo riconosciuto dalle autorità consenta di soddisfare alle condizioni previste da detto comma .
ALLEGATO I
MODELLI DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE
Formularie : vedi G.U .
ALLEGATO II
Paese di fabbricazione * Autorità competente *
India * Textile Committee { o ( per i tessuti di seta ) } Central Silk Board *
Pakistan * Export Promotion Bureau *
Tailandia * Department of Foreign Trade *
Bangladesh * Export Promotion Bureau *
Laos * Service national de l ' artisanat et de l ' industrie *
Sri Lanka * Department of Commerce *
El Salvador * Dirección de commercio internacional *
Honduras * Dirección general de commercio exterior *
Indonesia * Ministero del commercio e delle cooperative *
Guatemala * Dirección de comercio interior y exterior *
Argentina * Secretaria de Estado y comercio y negociaciones económicas internacionales
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