Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3676/81 della Commissione, del 22 dicembre 1981, che deroga, per il primo trimestre 1982, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d' importazione nell' ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 23/12/1981 pag. 0011
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3676/81 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1981
che deroga , per il primo trimestre del 1982 , al regolamento ( CEE ) n . 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d ' importazione nell ' ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 2 ,
considerando che taluni regimi speciali d ' importazione di prodotti del settore delle carni bovine , di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 ( 2 ) della Commissione , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3583/81 ( 3 ) , non sono stati ancora decisi per il 1982 ; che è pertanto necessario derogare al regolamento ( CEE ) n . 2377/80 per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli nel quadro dei regimi speciali ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per il primo trimestre 1982 ed in deroga all ' articolo 15 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 , per quanto concerne i regimi di cui agli articoli da 9 a 11 del suddetto regolamento :
a ) le domande sono presentate dal 1° al 10 febbraio 1982 ;
b ) le comunicazioni previste all ' articolo 15 , paragrafo 4 , lettere a ) e b ) del suddetto regolamento vengono effettuate il 18 febbraio 1982 ;
c ) il rilascio dei titoli previsto all ' articolo 15 , paragrafo 5 , lettera a ) , del suddetto regolamento ha luogo il 1° marzo 1982 ,
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .
( 2 ) GU n . L 241 del 13 . 9 . 1980 , pag . 5 .
( 3 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 15 .
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