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Regolamento (CEE) n. 3696/81 della Commissione, del 22 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2737/77 per quanto concerne certe misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 24/12/1981 pag. 0029
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3696/81 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1981
recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 2737/77 per quanto concerne certe misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi , tuberi e rizomi da fiore
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 315/68 del Consiglio , del 12 marzo 1968 , relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi , i tuberi e i rizomi da fiore ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2530/80 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2737/77 della Commissione , del 9 dicembre 1977 ( 4 ) , ha modificato il regolamento ( CEE ) n . 537/70 ( 5 ) , autorizzando gli Stati membri a prendere misure derogatorie per quanto riguarda determinati criteri delle norme di qualità dei bulbi di « hyacinthus orientalis » esportati verso il Giappone ; che la durata di validità di tale regolamento è limitata al 31 dicembre 1981 ;
considerando che la soppressione delle misure fitosanitarie in vigore in Giappone non è prevedibile ; che è opportuno a tale scopo prorogare la validità del regolamento ( CEE ) n . 2737/77 ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive ed i prodotti della floricoltura ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell ' ultimo comma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2727/77 è sostituito dal seguente testo :
« Esso si applica fino al 31 dicembre 1984 » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 71 del 21 . 3 . 1968 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 259 del 2 . 10 . 1980 , pag . 6 .
( 4 ) GU n . L 316 del 10 . 12 . 1977 , pag . 29 .
( 5 ) GU n . L 67 del 24 . 3 . 1970 , pag . 10 .
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