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82/875/CEE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1982, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per l'industria del sidro e dei succhi di frutta nel Land dell'Assia (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 28/12/1982 pag. 0047 - 0047
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1982
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per l'industria del sidro e dei succhi di frutta nel Land dell'Assia
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(82/875/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5,
considerando che in data 1o febbraio 1982 il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato il programma per l'industria del sidro e dei succhi di frutta nel Land dell'Assia integrandolo con ulteriori dati il 30 giugno 1982;
considerando che il programma interessa la creazione e la razionalizzazione di sufficienti capacità per la fabbricazione dei succhi di frutta e di sidro ivi comprese le capacità di magazzinaggio per i prodotti sfusi ed i prodotti condizionati, con lo scopo di stabilizzare il mercato della frutta nel Land dell'Assia e di garantire ai produttori un reddito adeguato; che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che l'approvazione del programma non pregiudica le decisioni che sono state adottate in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 in ordine al finanziamento comunitario di progetti, in particolare quando si voglia stabilire se le nuove capacità trovano riscontro effettivo nelle possibilità di collocamento previste nel programma;
considerando che il programma è approvato con riserva della politica adottata dalla Comunità per il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli alla scadenza del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore interessato nel Land dell'Assia; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permamente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma per l'industria dei succhi di frutta e di sidro nel Land dell'Assia, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania in data 1o febbraio 1982 in conformità del regolamento (CEE) 355/77 e integrato il 30 giugno 1982, è approvato.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
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