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82/881/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1982, recante accettazione degli impegni e conclusione della procedura antidumping relativa alle importazioni di percloroetilene originario della Spagna, degli Stati Uniti d' America, della Romania e della Cecoslovacchia
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1982 pag. 0047 - 0050
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
recante accettazione degli impegni e conclusione della procedura antidumping relativa alle importazioni di percloroetilene originario della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Cecoslovacchia
(82/881/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 11,
previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito da detto regolamento,
considerando che nel maggio 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici (CEFIC) a nome di fabbricanti comunitari che rappresentano una vasta parte della produzione comunitaria di percloroetilene;
considerando che la denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e ad un notevole pregiudizio da esse derivante; che detti elementi sono stati giudicati sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura; che, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di percloroetilene, (sottovoce ex 29.02 A II b) della tariffa doganale comune, codice Nimexe 29.02-35), originario degli Stati Uniti d'America, della Spagna, della Romania e della Cecoslovacchia, ed ha iniziato un'inchiesta a livello comunitario;
considerando che la Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;
considerando che la Commissione ha fornito a tutte le parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di svilupparlo verbalmente;
considerando che tutti gli esportatori e la maggior parte degli importatori notoriamente interessati si sono avvalsi di questa possibilità per esprimere le loro opinioni per iscritto; che tutti gli esportatori, tranne quello spagnolo e alcuni tra i principali importatori, hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente;
considerando che, su richiesta dell'esportatore cecoslovacco, la Commissione ha organizzato una riunione tra l'esportatore, i suoi distributori nella Comunità ed i ricorrenti per un confronto delle tesi opposte e degli argomenti di computazione;
considerando che i consumatori comunitari di percloroetilene, o un loro incaricato, non hanno fornito alcuna informazione;
considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio, la Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli in loco presso le seguenti società:
- Produttori comunitari: Rumianca SpA - Milano, Chemische Werke Hiils AG - Marl, Solvay & Co. - Bruxelles, Solvay & Co. - Parigi,
- Esportatori: PPG Industries Inc., Pittsburgh Pa.,
- Importatori: Kloeckner & C. Chemie, Duisburg, Société Commerciale Lambert-Rivière, Bagnolet;
considerando che la Commissione ha chiesto ed ottenuto osservazioni scritte molto dettagliate da parte di tutti i produttori comunitari ricorrenti, nonché dall'esportatore americano e da taluni importatori, in merito al pregiudizio ed alle sue cause; che le informazioni così fornite sono state verificate ove necessario dalla Commissione;
considerando che il periodo di inchiesta fissato dalla Commissione per determinare la presenza eventuale di pratiche di dumping ha corrisposto ai dodici mesi precedenti il 30 aprile 1982;
considerando che per determinare il dumping eventualmente praticato dalla Spagna la Commissione ha stabilito il valore normale sulla base della media ponderata del prezzo di vendita franco fabbrica praticato per le vendite di percloroetilene sul mercato interno spagnolo a clienti non collegati da vincoli d'affari;
considerando che, riguardo agli Stati Uniti d'America, l'inchiesta preliminare per la determinazione del dumping ha rivelato che il prezzo di vendita del percloroetilene praticato sul mercato interno dall'esportatore americano è inferiore a tutti i costi, fissi e variabili, normalmente sostenuti nel corso della produzione e ciò per quasi tutte le vendite realizzate nel periodo dell'inchiesta; che, nel determinare il valore normale per gli Stati Uniti d'America, la Commissione ha pertanto impiegato il valore costruito ottenuto inserendo nel prezzo di cui sopra, inferiore al costo di produzione, l'importo corrispondente alle perdite subite;
considerando inoltre che, nel caso degli Stati Uniti d'America, la Commissione ha effettuato, su richiesta dell'esportatore, determinati adeguamenti del valore normale costruito di cui sopra, in modo da tener conto delle differenze esistenti tra le condizioni e le modalità di consegna sul mercato interno e su quelli di esportazione;
considerando che, per determinare il dumping eventualmente praticato dalla Romania e dalla Cecoslovacchia, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questi paesi non praticano un'economia di mercato; che, per questo motivo, la Commissione ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale di un paese ad economia di mercato; che, in proposito, i ricorrenti avevano proposto di riferirsi al mercato interno americano;
considerando che, nelle discussioni con gli esportatori rumeno e cecoslovacco, la comparabilità del mercato americano di percloroetilene e, a maggior ragione, il riferimento al valore normale costruito per questo mercato sono stati contestati in quanto i prezzi così fissati non sarebbero rappresentativi; che è stato proposto di scegliere come mercato di riferimento quello austriaco, ma che la proposta non è stata accettata dalla Commissione a causa della mancanza di dati sufficienti relativi a detto mercato; che, inoltre, non è escluso che i prezzi interni austriaci siano influenzati da importazioni a basso prezzo;
considerando quindi che la Commissione, dopo aver esaminato le varie possibilità esistenti a sua conoscenza, ha ritenuto opportuno ed equo fissare il valore normale da applicare alla Romania e alla Cecoslovacchia in base a quello fissato per l'esportatore americano, procedendo agli adeguamenti giustificati dalle varie differenze constatate in determinate condizioni e modalità di vendita e nelle caratteristiche qualitative dei prodotti;
considerando che, per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, per la Spagna e per gli Stati Uniti d'America la Commissione ha fissato il prezzo effettivamente pagato o da pagare all'esportazione nella Comunità; che, per la Romania e per la Cecoslovacchia, paesi per i quali la Commissione non dispone di informazioni complete e sicure sui prezzi reali all'esportazione, quest'ultimo è stato fissato sulla base del valore franco frontiera della Comunità indicato nelle statistiche ufficiali relative alle importazioni nella Comunità; che questi dati non sono stati contraddetti dalle informazioni parziali sui prezzi all'esportazione comunicate alla Commissione dagli esportatori e dagli importatori interessati;
considerando che, nel caso della Spagna, il prezzo franco fabbrica praticato all'esportazione viene modificato da uno sgravio fiscale all'esportazione (« desgravación fiscal ») pari all'11,875 % del prezzo all'esportazione franco frontiera, concesso dal governo spagnolo all'esportatore; che la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per stabilire se questa riduzione superi o meno l'importo dei dazi o delle tasse che gravano sul medesimo prodotto quando è destinato al consumo interno; che, di conseguenza, e in mancanza di una denuncia antisovvenzione in proposito, la Commissione ha tenuto conto di questo sgravio nel calcolare i prezzi all'esportazione maggiorandoli della corrispondente percentuale;
considerando che per i quattro paesi esportatori interessati il dumping è stato pertanto determinato sulla base di un raffronto tra i valori normali precedentemente definiti, nella fase « franco fabbrica », con i prezzi all'esportazione praticati sui principali mercati comunitari, nella medesima fase, a partire da ciascun paese interessato, durante il periodo dell'inchiesta; che è stato istituito un raffronto mensile impiegando, ove opportuno, medie ponderate; che la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, dei fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi ed in particolare delle differenze esistenti quanto alle caratteristiche tecniche del percloroetilene esportato dai paesi interessati nella Comunità; che si è inoltre tenuto conto, sulla base delle informazioni controllate, delle condizioni di pagamento e delle spese di trasporto fino alla frontiera comunitaria e delle relative spese;
considerando che l'esame preliminare dei dati sopra indicati ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni oggetto di indagine, originarie degli Stati Uniti d'America, della Spagna, della Romania e della Cecoslovacchia; considerando che l'intensità di dette pratiche di dumping varia a seconda del paese esportatore e dello Stato membro interessato; che i margini di dumping - pari alla differenza tra i valori normali sopra definiti ed i prezzi all'esportazione del percloroetilene nella Comunità - hanno raggiunto le seguenti percentuali del prezzo franco frontiera comunitaria, non sdoganato:
- Spagna: dal 70,4 al 101,8 %, con medie ponderate pari a 82,6 %, 82,6 % e 80,0 %, per le vendite effettuate rispettivamente sui mercati tedesco, olandese e belga; oppure, se il prezzo all'esportazione viene adeguato per comprendere la riduzione fiscale integrale, da 58,0 % a 87,4 %, con medie ponderate di 69,5 %, 69,5 % e 67,1 % per le vendite effettuate rispettivamente in Germania, nei Paesi Bassi ed in Belgio;
- Stati Uniti d'America: da 47,70 a 124,0 %, con medie ponderate di 90,50 %, 89,70 %, 87,10 %, 57,20 %, per le vendite effettuate rispettivamente sui mercati francese, italiano, tedesco e britannico;
- Romania: da 47,7 a 84,9 %, con una media ponderata del 67,90 % per le vendite effettuate sul mercato tedesco;
- Cecoslovacchia: da 62,4 a 113,1 %, con una media ponderata di 78,0 % per le vendite effettuate in Germania;
considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria comunitaria, dai dati in possesso della Commissione risulta che il volume totale delle importazioni nella Comunità di percloroetilene originario dei paesi per i quali è stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping è passato da 7 769 a 26 965 t nel periodo 1977-1981 ed a 5 061 t nel primo trimestre 1982; che la percentuale media annua di aumento di queste importazioni risulta pertanto essere del 36,5 % per il periodo 1977-1981; che, correlativamente, la quota di mercato detenuta da queste importazioni è aumentata considerevolmente, passando da 3,4 % nel 1977 a 13,6 % nel 1981;
considerando che la penetrazione delle importazioni per le quali è stata accertata la presenza di pratiche di dumping è diversa a seconda degli Stati membri; che essa è stata particolarmente intensa nella Repubblica federale di Germania, la quale ha assorbito 11 600 t nel solo 1981, ossia il 43 % dei quantitativi esportati in regime di dumping, facendo così salire al 15,6 % la quota di mercato di queste importazioni sul mercato tedesco;
considerando che dagli elementi di prova in possesso della Commissione risulta che i prezzi di rivendita nella Comunità delle importazioni oggetto di dumping sono stati inferiori a quelli praticati da produttori comunitari fino ad una percentuale del 17 %; che, inoltre, i prezzi di rivendita relativi a queste importazioni non hanno neppure raggiunto il livello minimo necessario per consentire ai produttori comunitari di coprire i costi di produzione;
considerando che, quanto all'impatto di queste importazioni sull'industria comunitaria, dagli elementi di prova in possesso della Commissione risulta che la produzione comunitaria di percloroetilene è passata da 179 455 a 145 265 t nel periodo 1977-1981 con una riduzione del 19 %, la quale è nettamente superiore alla percentuale di flessione del consumo nella Comunità durante il medesimo periodo; che il tasso medio di utilizzazione delle capacità produttive è passato da 51,7 % nel 1977 a 55,7 % nel 1981 ed a 59,8 % nei primi tre mesi del 1982 soltanto a prezzo di una drastica diminuzione delle capacità produttive, pari a circa il 24,8 %, nel periodo 1977-1981; che, in particolare, due unità produttive comunitarie sono state costrette a chiudere i battenti nel 1981 e all'inizio del 1982 e che una terza ha dovuto considerevolmente ridurre la sua capacità produttiva;
considerando che, secondo i dati di cui dispone la Commissione, la quota di mercato detenuta dai produttori comunitari è caduta da 95,0 a 84,9 % nel periodo 1977-1981; che, in termini di variazione della quota di mercato, quasi tutti i punti perduti dai produttori comunitari corrispondono alla maggior penetrazione delle importazioni oggetto di dumping; che, nel primo trimestre 1982, i produttori hanno potuto ricuperare una parte delle quote di mercato da essi perdute, a prezzo però di un graduale allineamento dei loro prezzi su quelli di rivendita delle importazioni oggetto di dumping;
considerando che la graduale riduzione dei prezzi praticati dai produttori comunitari e la caduta della produzione hanno talmente corroso la loro redditività che quasi tutti i produttori hanno subito nel 1981, e soprattutto nel primo trimestre 1982, perdite per la maggior parte estremamente elevate per quanto riguarda il percloroetilene;
considerando che la Commissione ha esaminato gli altri elementi che, singolarmente o combinati, pregiudicano ugualmente la produzione comunitaria; che essa ha in particolare esaminato i prezzi ed il volume delle importazioni per le quali non si presumono pratiche di dumping, il livello di consumo del percloroetilene nella Comunità, ed infine l'incidenza sulla formazione dei prezzi comunitari di questo prodotto derivanti dalla disponibilità attuale di cloro e dall'esistenza di sovraccapacità produttive per il percloroetilene;
considerando che il volume delle importazioni originarie di paesi nei quali non si presume l'esistenza di pratiche di dumping è stato basso durante il periodo dell'inchiesta, scendendo in particolare da 3 651 a 2 973 t nel periodo 1977-1981, pari ad una quota di mercato comunitario dell'1,5 % soltanto; che, tuttavia, il deterioramento del mercato comunitario nel 1982 è stato probabilmente aggravato da talune importazioni a basso prezzo per le quali non esiste presunzione di dumping; considerando che dagli elementi di prova a disposizione della Commissione risulta che la domanda comunitaria totale di percloroetilene è caduta da 226 240 a 197 777 t nel periodo 1977-1981, con una diminuzione globale del 12,6 % durante il periodo considerato; che, benché detta diminuzione si sia indiscutibilmente ripercossa sull'industria comunitaria, le perdite subite dai produttori comunitari nelle vendite sul mercato interno tra il 1977 e il 1981 superano largamente la caduta della domanda;
considerando che la Commissione ha verificato, data l'attuale disponibilità di cloro, che detto prodotto era valutato ad un prezzo equo nei costi di produzione dei fabbricanti comunitari;
considerando che, nel valutare l'impatto delle importazioni in regime di dumping, la Commissione non ha trascurato che l'esistenza nella Comunità di una sovraccapacità produttiva di percloroetilene esercita sui prezzi una pressione che non può essere imputata a queste importazioni;
considerando che, di conseguenza, pur riconoscendo che determinati elementi diversi dalle importazioni in regime di dumping hanno chiaramente arrecato un pregiudizio ai produttori della Comunità, la Commissione è convinta, facendo fede sugli elementi di prova a sua disposizione, che il pregiudizio causato dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping e dall'effetto depressivo dei prezzi da esso risultante, deve però, preso singolarmente, essere considerato rilevante;
considerando che, conseguentemente e onde evitare che durante l'inchiesta venga causato un pregiudizio, gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata consistente nell'istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di percloroetilene originarie della Spagna, degli Stati Uniti d'Amercia, della Romania e della Cecoslovacchia; che la Commissione ritiene che un dazio percentualmente inferiore ai margini di dumping stabiliti dovrebbe essere sufficiente per annullare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, in funzione del prezzo necessario per consentire ai produttori comunitari di non vendere più in perdita il percloroetilene da essi prodotto;
considerando che gli esportatori interessati sono stati informati sui principali risultati di tale inchiesta ed hanno presentato le loro osservazioni in proposito; che l'assunzione di impegni è stata in seguito proposta dalla Sociedad Anonima CROS (Barcellona), dalla PPG Industries Inc. (Pittsburgh), dalla Chimimport Export (Bucarest) e dalla Chemapol (Praga) per quanto riguarda le rispettive esportazioni provenienti dalla Spagna, dagli Stati Uniti d'America, dalla Romania e dalla Cecoslovacchia;
considerando che gli aumenti di prezzo proposti elimineranno il pregiudizio derivante dalla pratiche di dumping constatate; che questi aumenti non sono mai superiori ai margini medi di dumping stabiliti;
considerando che la Commissione ha pertanto ritenuto non necessario istituire misure di protezione nei confronti delle importazioni di percloroetilene originarie della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Cecoslovacchia;
considerando che, di conseguenza, gli impegni offerti sono accettabili e che la procedura può pertanto essere conclusa senza l'imposizione di un dazio antidumping;
considerando che il comitato consultivo non ha presentato obiezioni,
DECIDE:
Articolo unico
1. Gli impegni in materia di prezzo offerti alla Commissione dagli esportatori interessati sono accettati.
2. La procedura antidumping relativa alle importazioni di percloroetilene originario della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Cecoslovacchia è conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.
Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente
(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. C 133 del 25. 5. 1982, pag. 12.
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