Avis juridique important
82/892/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica la decisione 78/640/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ispezione e di sorveglianza delle acque marittime della Danimarca e dell' Irlanda
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0055 - 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0052
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
che modifica la decisione 78/640/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ispezione e di sorveglianza delle acque maritime della Danimarca e dell ' Irlanda
( 82/892/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando che l ' instaurazione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e l ' attuazione di misure di limitazione dell ' attività della pesca rendono necessarie , nell ' interesse della Comunità , la protezione delle risorse e la sorveglianza delle acque marittime soggette alla giurisdizione degli Stati membri ;
considerando che la decisione 78/640/CEE ( 2 ) stabilisce la Comunità partecipa alle spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 dalla Danimarca e dall ' Irlanda per la realizzazione di azioni a breve ed a medio termine che implicano la messa in servizio di un materiale specifico adeguato all ' ispezione ed alla sorveglianza dell ' attività della pesca ;
considerando che le azioni a medio termine comportano in particolare l ' acquisto o la costruzione di navi guardacoste , l ' acquisto di aerei da ricognizione , nonchù l ' acquisto e l ' installazione della necessaria attrezzatura tecnica , elettronica e fotografica ;
considerando che l ' attuazione di queste azioni a medio termine in Irlanda ha subito ritardi causati dalla complessità dei lavori di progettazione di un materiale nuovo di caratteristiche particolarmente perfezionate per garantire l ' efficacia dell ' ispezione e della sorveglianza in zone di pesca molto estese ;
considerando che di conseguenza gli investimenti previsti dall ' Irlanda non potranno essere completamente realizzati prima del 1° gennaio 1983 ; che pertanto è necessario prorogare il termine previsto , per consentire , nell ' interesse comunitario , il completamento dei lavori previsti e garantire la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese relative ;
considerando che al fine di agevolare l ' esecuzione dei lavori in questione è opportuno che la Comunità possa concedere anticipi all ' Irlanda in funzione dell ' esecuzione degli investimenti approvati dalla Commissione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
La decisione 78/640/CEE è modificata come segue :
1 . il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , è sostituito dal testo seguente :
« 2 . La Comunità rimborserà le spese imputabili sostenute dalla Danimarca e dall ' Irlanda per mettere in atto i mezzi di cui al paragrafo 1 :
- a concorrenza di 10 milioni di ECU per la Danimarca , per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1982 ;
- a concorrenza di 46 milioni di ECU per l ' Irlanda , per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 . » ;
2 . è inserito l ' articolo seguente :
« Articolo 1 bis
1 . Per la realizzazione degli investimenti da essa approvati , la Commissione può erogare al governo d ' Irlanda anticipi nei limiti dell ' 80 % del costo dei lavori previsti per ciascun lotto annuale .
2 . Il governo d ' Irlanda può presentare alla Commissione , al più presto tre mesi prima dell ' inizio effettivo dei lavori del lotto annuale , una domanda di anticipo che consenta di costatare il rispetto delle condizioni per il versamento .
Sei mesi dopo il versamento di questo anticipo , il governo d ' Irlanda deve comprovare alla Commissione che lo stato di avanzamento dei lavori raggiunge almeno il 6,5 % del lotto annuale moltiplicato per il numero di mesi trascorsi dalla data di inizio dei lavori precisata nella domanda di anticipo . Il governo d ' Irlanda sarà tenuto a restituire l ' anticipo riscosso , qualora non possa apportare questa prova .
3 . Le richieste di anticipo relative agli altri lotti annuali di lavori possono essere presentate quando i lavori del lotto precedente hanno raggiunto almeno 1'80 % delle previsioni e siano terminati gli eventuali lotti precedenti .
4 . Il governo d ' Irlanda deve presentare , al più tardi tre mesi dopo la conclusione prevista di un lotto annuale di lavori per la quale è stato riscosso un anticipo , una domanda di liquidazione del contributo concesso a detto lotto . Il governo d ' Irlanda sarà tenuto a restituire l ' anticipo riscosso , qualora non possa presentare questa richiesta . » ;
3 . il testo del punto 2 , prima frase , dell ' allegato è sostituito dal testo seguente :
« 2 . Le azioni a medio termine devono essere realizzate anteriormente
- al 1° gennaio 1983 per la Danimarca , e
- al 1° gennaio 1985 per l ' Irlanda . » ;
4 . il testo del punto 6 dell ' allegato è sostituito dal testo seguente :
« 6 . Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dal governo d ' Irlanda nel corso di un anno civile o di una sua parte superiore a tre mesi . Esse sono presentate alla Commissione entro un termine di sei mesi per le spese relative ad un anno civile e di tre mesi per le spese relative ad una sua parte . » .
Articolo 2
Il Regno di Danimarca e l ' Irlanda sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1982 .
Per il Consiglio
Il Presidente
O . MOELLER
( 1 ) GU n . C 292 dell ' 8 . 11 . 1982 , pag . 91 .
( 2 ) GU n . L 211 dell ' 1 . 8 . 1978 , pag . 34 .
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