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82/907/CEE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1982, recante approvazione di una modifica del programma riguardante l'industria casearia del Land Baden Württemberg, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0012 - 0012
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1982
recante approvazione di una modifica del programma riguardante l'industria casearia del Land Baden Wuerttemberg, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(82/907/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5,
considerando che il governo federale tedesco ha notificato, in data 12 marzo 1982, una modifica del programma riguardante l'industria casearia del Land Baden Wuerttemberg, approvato con decisione della Commissione del 17 dicembre 1980, provvedendo il 30 agosto 1982 a comunicare dati supplementari al riguardo;
considerando che tale modifica non altera né l'oggetto né le finalità del programma approvato, in quanto consiste nell'aumento del volume d'investimento, nella proroga di un anno della durata del programma stesso e nell'ampliamento della portata territoriale del medesimo; che il programma modificato costituisce pertanto un programma specifico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che le riserve formulate dalla Commissione con la sua decisione del 17 dicembre 1980 restano valide anche per il programma modificato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica del programma riguardante l'industria casearia del Land Baden Wuerttemberg, notificata dal governo federale tedesco il 12 marzo 1982 e da esso completata il 30 agosto 1982, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 80/1323/CEE della Commissione.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
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